Art. 6 
 
 
      Altre competenze in materia di politiche per la famiglia 
 
  1. Nelle materie di cui all'articolo 5,  il  Ministro  e'  altresi'
delegato: 
    a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio,
commissioni e gruppi di lavoro, nonche'  a  designare  rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in  organismi  analoghi
operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; 
    b)  a  provvedere  ad  intese  e  concerti  di  competenza  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per  le  iniziative,
anche normative, di altre amministrazioni; 
    c) a curare il coordinamento tra  le  amministrazioni  competenti
per l'attuazione dei progetti nazionali e  locali,  nonche'  tra  gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 
  2. In materia di politiche per la famiglia, il Ministro assiste  il
Presidente del Consiglio dei  ministri  ai  fini  dell'esercizio  del
potere di nomina alla presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di
carattere nazionale, di competenza  dell'amministrazione  statale  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400
nonche' rappresenta  il  Governo  italiano  in  tutti  gli  organismi
internazionali e europei  aventi  competenza  nelle  materie  di  cui
all'articolo 5, anche ai  fini  della  formazione  e  dell'attuazione
della normativa europea.