Art. 6 Altre competenze in materia di politiche per la famiglia 1. Nelle materie di cui all'articolo 5, il Ministro e' altresi' delegato: a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 2. In materia di politiche per la famiglia, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie di cui all'articolo 5, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.