Art. 5. Metodo di ottenimento Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione in formaggio a DOP «Montasio» devono essere ubicati nella zona di produzione. L'intero processo produttivo (coagulazione, trattamenti del coagulo, formatura, spurgatura, salatura e stagionatura) deve avvenire all'interno dell'area individuata all'articolo 3. Le razze principalmente allevate nella zona geografica di produzione del formaggio Montasio sono la Bruno Alpina la Pezzata Rossa Italiana e la Pezzata Nera e loro incroci. Almeno il 60% degli alimenti provengono dalla zona geografica. L'alimentazione delle bovine e' costituita per almeno il 60% da cereali, foraggi secchi e verdi ed insilati sul tal quale. La restante parte puo' essere integrata da mangimi concentrati e/o nuclei proteici. E' consentito l'uso di integratori minerali e vitaminici. Sono vietati quei alimenti che la tradizione casearia ritiene abbiano effetti anticasari come i foraggi da terreni acquitrinosi o da bordi strade a denso traffico. Sono vietati inoltre gli ortaggi, la frutta, la colza, i sottoprodotti della lavorazione riso utilizzati tal quale; le farine di origine animale, i mangimi industriali medicati, le polpe di bietola fresche, umide o insilate e i sottoprodotti della birra e dei distillati, gli insilati (con esclusione del fieno-silos e del silo-mais) e sostanze fermentate provenienti dalle lavorazioni industriali di frutta, bietole, birra e distillati. Nel periodo di conservazione del latte presso la stalla e' vietato aggiungere conservanti ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 °C. Il latte utilizzato deve provenire da munte consecutive e raccolto entro 48 ore dalla prima mungitura. Deve essere lavorato entro 30 ore dalla raccolta. Deve essere ricevuto e stoccato a temperatura non inferiore a 4 °C. Per quanto attiene il tenore in germi a 30° C (x ml) e le cellule somatiche (per ml) il latte utilizzato deve essere conforme e rispettare il disposto del Reg. CE 853 del 29 aprile 2004, sezione IX, capitolo III, punto 3 a) i). II latte destinato alla DOP «Montasio» non deve essere sottoposto a trattamenti di pastorizzazione. Eventuali analisi sul latte trattato termicamente e destinate alla trasformazione nella DOP Montasio, devono presentare valori della fosfatasi chiaramente positiva. E' utilizzato caglio di vitello, liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente. E' consentito l'uso del lisozima. La produzione del formaggio a DOP «Montasio» avviene secondo la seguente sequenza operativa: 01) riscaldamento del latte a 32-36°C; 02) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato; 03) aggiunta caglio in polvere o liquido; 04) coagulazione del latte; 05) rottura della cagliata; 06) cottura a + 42-48°C e seguente spinatura fuori fuoco per minimo di 10 minuti; 07) estrazione della cagliata; 08) pressatura e rivoltamento delle forme; 09) marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione sullo scalzo del «marchio d'origine» costituito dalla parola «montasio» riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio, del codice del caseificio e della sigla della provincia e la data di produzione (anno, mese e giorno) come riportato in figura 1; 10) salatura a secco oppure in salamoia leggera con eventuale completamento a secco; 11) stagionatura minima di 60 giorni a temperature non inferiori a 8 °C per i primi 30 giorni e superiori nel prosieguo della stagionatura. Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare una umidita' massima non superiore al 42,84%. Sono ammessi valori di analisi entro i 10 giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato al 60° giorno di stagionatura, presenti valori di umidita' conformi alla specifica prevista per tale stagionatura. E' consentita l'utilizzazione di protettivi della superficie esterna del formaggio, purche' gli stessi siano trasparenti, privi di coloranti e rispettino il colore della crosta. Il formaggio Montasio DOP puo' essere commercializzato in forme intere o porzionato dopo una stagionatura minima di 60 giorni. Il formaggio Montasio DOP puo' essere commercializzato con la denominazione «fresco» quando ha una stagionatura minima di 60 giorni, «mezzano», con una stagionatura minima di 120 giorni, «stagionato» con una stagionatura minima di 10 mesi, «stravecchio» con una stagionatura minima di 18 mesi. Il formaggio DOP «Montasio» viene usato da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno dodici mesi e si presenta friabile, di colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi.