(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
                        Metodo di ottenimento 
 
    Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione
in formaggio a DOP «Montasio» devono essere  ubicati  nella  zona  di
produzione. 
    L'intero  processo  produttivo  (coagulazione,  trattamenti   del
coagulo,  formatura,  spurgatura,  salatura  e   stagionatura)   deve
avvenire all'interno dell'area individuata all'articolo 3.  Le  razze
principalmente allevate  nella  zona  geografica  di  produzione  del
formaggio Montasio sono la Bruno Alpina la Pezzata Rossa  Italiana  e
la Pezzata Nera e loro incroci. 
    Almeno il 60% degli alimenti provengono dalla zona geografica. 
    L'alimentazione delle bovine e' costituita per almeno il  60%  da
cereali, foraggi secchi  e  verdi  ed  insilati  sul  tal  quale.  La
restante parte puo'  essere  integrata  da  mangimi  concentrati  e/o
nuclei proteici.  E'  consentito  l'uso  di  integratori  minerali  e
vitaminici. 
    Sono vietati quei alimenti che  la  tradizione  casearia  ritiene
abbiano effetti anticasari come i foraggi da terreni  acquitrinosi  o
da bordi strade a denso traffico. Sono vietati inoltre  gli  ortaggi,
la  frutta,  la  colza,  i  sottoprodotti  della   lavorazione   riso
utilizzati tal  quale;  le  farine  di  origine  animale,  i  mangimi
industriali medicati, le polpe di bietola fresche, umide o insilate e
i sottoprodotti della birra  e  dei  distillati,  gli  insilati  (con
esclusione del fieno-silos e del  silo-mais)  e  sostanze  fermentate
provenienti dalle lavorazioni industriali di frutta, bietole, birra e
distillati. 
    Nel periodo di  conservazione  del  latte  presso  la  stalla  e'
vietato aggiungere conservanti ed  effettuare  qualsiasi  trattamento
termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 °C. 
    Il  latte  utilizzato  deve  provenire  da  munte  consecutive  e
raccolto entro 48 ore dalla prima  mungitura.  Deve  essere  lavorato
entro 30 ore dalla  raccolta.  Deve  essere  ricevuto  e  stoccato  a
temperatura non inferiore a 4 °C. Per quanto  attiene  il  tenore  in
germi a 30° C (x ml)  e  le  cellule  somatiche  (per  ml)  il  latte
utilizzato deve essere conforme e rispettare il disposto del Reg.  CE
853 del 29 aprile 2004, sezione IX, capitolo III, punto 3 a) i). 
    II latte destinato alla DOP «Montasio» non deve essere sottoposto
a  trattamenti  di  pastorizzazione.  Eventuali  analisi  sul   latte
trattato termicamente  e  destinate  alla  trasformazione  nella  DOP
Montasio,  devono  presentare  valori  della  fosfatasi   chiaramente
positiva. 
    E' utilizzato caglio di vitello, liquido  o  in  polvere  e  sale
alimentare secondo la normativa vigente. 
  E' consentito l'uso del lisozima. 
  La produzione del formaggio a DOP  «Montasio»  avviene  secondo  la
seguente sequenza operativa: 
  01) riscaldamento del latte a 32-36°C; 
  02) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato; 
  03) aggiunta caglio in polvere o liquido; 
  04) coagulazione del latte; 
  05) rottura della cagliata; 
  06) cottura a + 42-48°C e seguente spinatura fuori fuoco per minimo
di 10 minuti; 
  07) estrazione della cagliata; 
  08) pressatura e rivoltamento delle forme; 
  09)  marchiatura  all'origine  con   fascere   personalizzate   con
apposizione sullo scalzo del  «marchio  d'origine»  costituito  dalla
parola «montasio» riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio,
del codice del caseificio e della sigla della provincia e la data  di
produzione (anno, mese e giorno) come riportato in figura 1; 
  10) salatura a secco  oppure  in  salamoia  leggera  con  eventuale
completamento a secco; 
  11) stagionatura minima di 60 giorni a temperature non inferiori  a
8  °C  per  i  primi  30  giorni  e  superiori  nel  prosieguo  della
stagionatura. 
  Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve
presentare una umidita' massima non superiore al 42,84%. 
  Sono ammessi valori di analisi entro i 10 giorni superiori  a  tale
limite a condizione che il formaggio atto a diventare  DOP  Montasio,
opportunamente identificato, al solo successivo controllo  effettuato
al 60° giorno di stagionatura, presenti valori di  umidita'  conformi
alla specifica prevista per tale stagionatura. 
  E'  consentita  l'utilizzazione  di  protettivi  della   superficie
esterna del formaggio, purche' gli stessi siano trasparenti, privi di
coloranti e rispettino il colore della crosta. 
  Il formaggio Montasio DOP puo'  essere  commercializzato  in  forme
intere o porzionato dopo una stagionatura minima di 60 giorni. 
  Il formaggio Montasio  DOP  puo'  essere  commercializzato  con  la
denominazione «fresco»  quando  ha  una  stagionatura  minima  di  60
giorni,  «mezzano»,  con  una  stagionatura  minima  di  120  giorni,
«stagionato» con una stagionatura minima di  10  mesi,  «stravecchio»
con una stagionatura minima di 18 mesi. 
    Il formaggio DOP «Montasio» viene usato da  grattugia  quando  la
stagionatura ha raggiunto almeno dodici mesi e si presenta  friabile,
di colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi.