L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice  delle  Assicurazioni
Private; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254,  recante  la  disciplina  del  risarcimento  diretto  dei  danni
derivanti dalla circolazione stradale, adottato sulla base  dell'art.
150, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  18  febbraio
2009,   n.   28.   In   particolare,   l'art.   13   che   disciplina
l'Organizzazione e la gestione del sistema di risarcimento diretto; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'11
dicembre  2009,  concernente  la  differenziazione  dei  costi   medi
forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione; 
  Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante  "Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto  2012,  n.  135,
istitutivo dell'IVASS; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Visto  il  Regolamento  ISVAP  n.  22,  del  4  aprile  2008,  come
modificato ed integrato  dai  Provvedimenti  ISVAP  n.  2771  del  29
gennaio  2010  e  n.  2845  del  17  novembre  2010,  concernente  le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione  di  cui  al  titolo  VIII  (bilancio   e   scritture
contabili) capo I  (disposizioni  generali  sul  bilancio),  capo  II
(bilancio di esercizio) e capo V (revisione  contabile)  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209  -  Codice  delle  Assicurazioni
Private; 
  Visto il Regolamento  ISVAP  n.  27,  del  14  ottobre  2008,  come
modificato dal Provvedimento  ISVAP  n.  2796  del  16  aprile  2010,
concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui  all'art.  101
del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  -  Codice  delle
Assicurazioni Private; 
  Vista la comunicazione interpretativa del  2  febbraio  2000  della
Commissione europea in materia di libera  prestazione  di  servizi  e
interesse generale nel settore delle assicurazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  dicembre
2012 recante lo Statuto dell'IVASS; 
  Considerato che  la  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  all'art.  29
(Efficienza  produttiva   del   risarcimento   diretto)   attribuisce
all'IVASS il potere di individuare un criterio  per  il  calcolo  del
valore dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali
vengono definite le compensazioni tra compagnie, nonche' il potere di
stabilire annualmente il limite delle stesse; 
  Considerato che il suddetto criterio di  calcolo  ha  lo  scopo  di
incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative  e  in
particolare di controllare i costi dei rimborsi e di  individuare  le
frodi; 
 
                             A d o t t a 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al provvedimento IVASS 
                       n. 18 del 5 agosto 2014 
 
  1. L'art. 1 e' modificato come segue: 
    a) al comma 1, la lettera e) viene cosi'  sostituita:  "imprese":
le imprese di assicurazione aderenti alla convenzione CARD; 
    b)  al  comma  1,  la  lettera   f)   viene   cosi'   sostituita:
"autoveicoli": autovetture, autobus, autocarri e macchine operatrici; 
  2. L'art. 3 e' modificato come segue: 
    a) ai commi 1 e 2 le parole "veicoli  diversi  da  ciclomotori  e
motocicli" sono sostituite dalla parola "autoveicoli"; 
    b)  e'  aggiunto  il  comma  5:  "Per  la  determinazione   delle
compensazioni sono considerati tutti i flussi  informativi  verso  la
Stanza  di  Compensazione  riferiti  all'esercizio  di  competenza  e
trasmessi entro il 31 marzo dell'esercizio successivo". 
  3. All'art. 4, comma 2, lettera b), le parole "veicoli  diversi  da
ciclomotori e motocicli" sono sostituite dalla parola "autoveicoli". 
  4. L'art. 5, comma 3, e' sostituito dal  seguente:  "L'IVASS  rende
noti, entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo  all'esercizio  di
calcolo, gli importi minimi  e  massimi  dei  sinistri  da  includere
nell'algoritmo  di  calcolo  degli  incentivi.  Tali   importi   sono
determinati  dall'IVASS  facendo  riferimento  al  costo  totale  dei
sinistri CARD-CID con pagamento definitivo nell'esercizio." 
  5. L'art. 6, comma 1, lettera b), e' sostituito dal seguente:  "del
modulo 29A.2-SINISTRI CARD e del  relativo  allegato  1,  di  cui  al
Regolamento ISVAP n. 22 del  4  aprile  2008,  secondo  le  modalita'
previste dal regolamento stesso." 
  6. L'art. 7 e' cosi' sostituito: 
  1. Le imprese trasmettono all'IVASS entro il 30 aprile di ogni anno
i dati sui sinistri CARD riferiti al precedente esercizio, secondo lo
schema e le  istruzioni  descritti  nel  "Manuale  Rilevazione  Card"
disponibile nel sito web dell'Istituto (www.ivass.it)  nella  sezione
"Raccolta dati  via  Internet".  Le  informazioni  sull'utilizzo  del
sistema Infostat sono disponibili nella medesima sezione. 
  2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione  coatta
amministrativa, che hanno cessato di aderire alla  CARD,  trasmettono
per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1. 
  3. Le imprese forniscono i dati di cui  al  comma  1  includendo  i
sinistri CARD acquisiti a  seguito  di  operazioni  straordinarie  di
fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, che abbiano
effetto entro il 31  marzo  dell'esercizio  successivo  a  quello  di
competenza. 
  4. Nei medesimi termini e con le medesime finalita' di cui al comma
1, le imprese redigono una relazione nella quale sono  illustrate  le
modalita' operative seguite per  l'elaborazione  dei  dati  trasmessi
alla Stanza di Compensazione  e  riferiscono  in  merito  all'analisi
svolta  per  verificare  che  le  eventuali  differenze  riscontrate,
rispetto ai dati contenuti  nella  modulistica  di  vigilanza,  siano
giustificate dalle differenti modalita' di rilevazione delle voci  di
costo. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate  motivazioni  in
merito  a  ogni  altro  eventuale   disallineamento   rispetto   alla
modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale  in  altri
Stati membri dell'Unione europea o  aderenti  allo  Spazio  economico
europeo, al modulo di cui all'art. 6 comma 1, lettera b). 
  5. La relazione di cui al comma 4 e' sottoscritta, per  le  imprese
di assicurazione autorizzate in  Italia,  dal  legale  rappresentante
dell'impresa e dal responsabile della Funzione  Attuariale  ai  sensi
dell'art. 34, comma 1, del decreto. 
  6. Le imprese con sede legale in  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea o aderenti allo Spazio economico europeo, che aderiscono alla
procedura di risarcimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo
del responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al  comma  4,
indicandolo nell'apposita sezione dello schema di rilevazione di  cui
al comma 1. 
  7. Le imprese conservano  presso  la  propria  sede  in  Italia  la
relazione di cui al comma  4,  comprensiva  degli  elaborati  tecnici
utilizzati per la redazione della  stessa.  Le  imprese  operanti  in
regime di libera  prestazione  di  servizi  conservano  la  relazione
presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.