Art. 2 Informazioni di sicurezza (Safety Familiarization Training) 1. Prima di essere assegnati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi, ad eccezione delle navi da passeggeri, tutto il personale riceve, sotto la responsabilita' della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le istruzioni e le informazioni di cui alla sezione A-VI/1.1. 2. Per i fini di cui al comma 1, la compagnia di navigazione cura la predispozione di un'idonea procedura.