Art. 2 
 
 
                      Informazioni di sicurezza 
                  (Safety Familiarization Training) 
 
  1. Prima di essere assegnati a qualsiasi  funzione  di  servizio  a
bordo di navi, ad  eccezione  delle  navi  da  passeggeri,  tutto  il
personale  riceve,  sotto  la  responsabilita'  della  Compagnia   di
navigazione, come definita dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71, le istruzioni e le informazioni di cui alla sezione A-VI/1.1. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, la compagnia di  navigazione  cura
la predispozione di un'idonea procedura.