Art. 3 Addestramento di base (Basic Training) 1. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW 78' nella sua versione aggiornata, consegue l'addestramento di base mediante la frequenza dei seguenti corsi di cui ai decreti in premessa citati: a) Sicurezza Personale e Responsabilita' Sociali (PSSR); b) Sopravvivenza e salvataggio; c) Antincendio di base; d) Primo soccorso elementare. 2. La certificazione di avvenuto conseguimento dell'addestramento di base di cui al comma 1., e' comprovata mediante l'annotazione degli addestramenti di cui alle lettere a), b), c) e d) sul certificato dell'addestramento conseguito di cui al comma aaa) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015. 3. L'addestramento di base ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni alle seguenti condizioni: a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su navi soggette all'applicazione della Convenzione STCW; b) aver superato il corso di aggiornamento (refresher basic training) di cui al successivo art. 4 commi 1., 2. e 3.; c) aver effettuato, a bordo, gli addestramenti di cui al successivo art. 4, comma 4.