Art. 3 
 
 
                        Addestramento di base 
                          (Basic Training) 
 
  1. Il personale destinato a  prestare  servizio  a  bordo  di  navi
soggette all'applicazione delle disposizioni della  Convenzione  STCW
78' nella sua versione aggiornata, consegue l'addestramento  di  base
mediante la frequenza  dei  seguenti  corsi  di  cui  ai  decreti  in
premessa citati: 
    a) Sicurezza Personale e Responsabilita' Sociali (PSSR); 
    b) Sopravvivenza e salvataggio; 
    c) Antincendio di base; 
    d) Primo soccorso elementare. 
  2. La certificazione di avvenuto  conseguimento  dell'addestramento
di base di cui al comma  1.,  e'  comprovata  mediante  l'annotazione
degli addestramenti  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  sul
certificato  dell'addestramento  conseguito  di  cui  al  comma  aaa)
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015. 
  3. L'addestramento di base ha validita' quinquennale e  si  rinnova
per ulteriori cinque anni alle seguenti condizioni: 
    a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su navi soggette
all'applicazione della Convenzione STCW; 
    b) aver superato  il  corso  di  aggiornamento  (refresher  basic
training) di cui al successivo art. 4 commi 1., 2. e 3.; 
    c)  aver  effettuato,  a  bordo,  gli  addestramenti  di  cui  al
successivo art. 4, comma 4.