Art. 4 
 
 
              Aggiornamento dell'addestramento di base 
                     (Refresher basic training) 
 
  1. L'aggiornamento  dell'addestramento  di  base  (refresher  basic
training), della durata di almeno  8  (otto)  ore,  e'  effettuato  a
terra, presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei  allo
svolgimento dei corsi di sopravvivenza e salvataggio e antincendio di
base, e consiste  nell'effettuazione  delle  prove  pratiche  di  cui
all'allegato A. Allo stesso possono essere ammessi un numero  massimo
di 30 (trenta) persone. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere  il  corso  di
aggiornamento ne danno comunicazione al Comando  generale  del  corpo
delle  capitanerie  di  porto,  nonche'  alla  Capitaneria  di  Porto
competente  per  territorio  e  devono  attenersi  alle  disposizioni
relative all'organizzazione dei corsi di addestramento. 
  3. Al termine delle prove relative all'aggiornamento  di  base,  il
direttore dei corsi di sopravvivenza e salvataggio e  antincendio  di
base, responsabile dell'aggiornamento,  redige  verbale  delle  prove
eseguite esprimendo un giudizio complessivo su ciascun  frequentatore
(idoneo o non idoneo). Ai frequentatori risultati idonei il direttore
dei corsi rilascia un attestato come da modello in allegato B; 
  4. Al termine dell'aggiornamento di base effettuato a bordo, di cui
all'art. 3 comma 3 lettera c), secondo le prove riportate in allegato
C, la Compagnia di navigazione o il Comandante della nave rilascia un
attestato come da modello in allegato D.