Art. 4 Aggiornamento dell'addestramento di base (Refresher basic training) 1. L'aggiornamento dell'addestramento di base (refresher basic training), della durata di almeno 8 (otto) ore, e' effettuato a terra, presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento dei corsi di sopravvivenza e salvataggio e antincendio di base, e consiste nell'effettuazione delle prove pratiche di cui all'allegato A. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 30 (trenta) persone. 2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento ne danno comunicazione al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, nonche' alla Capitaneria di Porto competente per territorio e devono attenersi alle disposizioni relative all'organizzazione dei corsi di addestramento. 3. Al termine delle prove relative all'aggiornamento di base, il direttore dei corsi di sopravvivenza e salvataggio e antincendio di base, responsabile dell'aggiornamento, redige verbale delle prove eseguite esprimendo un giudizio complessivo su ciascun frequentatore (idoneo o non idoneo). Ai frequentatori risultati idonei il direttore dei corsi rilascia un attestato come da modello in allegato B; 4. Al termine dell'aggiornamento di base effettuato a bordo, di cui all'art. 3 comma 3 lettera c), secondo le prove riportate in allegato C, la Compagnia di navigazione o il Comandante della nave rilascia un attestato come da modello in allegato D.