Art. 3 
 
 
       Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato 
 
  1. A completamento del corso  ogni  candidato  sostiene  un  esame,
consistente in  una  prova  teorico-pratica,  che  verra'  svolta  al
termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un
Ufficiale  ovvero  da  un   Sottufficiale   del   ruolo   marescialli
appartenente al Corpo delle  capitanerie  di  porto  e  composta  dal
direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di  cui  uno
svolge anche le funzioni di segretario. 
  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta)  della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata  di  30  minuti
(es: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni  risposta  esatta
e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si  raggiunge
il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il  giudizio
di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica  riportata
in allegato D e si intende superata se si raggiunge  il  giudizio  di
sufficiente (voto nella scala numerica 6).  L'esame  e'  superato  se
entrambe le prove avranno esito favorevole. 
  3. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato  E
del presente decreto. 
  4. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori
cinque anni al marittimo che ha  navigato  per  almeno  un  anno  nel
quinquennio di validita' dello stesso nel livello di  competenza  del
certificato in possesso. 
  5. Gli allegati F  e  G  del  presente  decreto  sostituiscono  gli
allegati F e G del decreto 12 dicembre 2015 istituzione del corso  di
formazione "Leadership and Teamwork" per il personale marittimo.