Art. 18 Dichiarazioni difformi in misure connesse alle superfici e ad animali 1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 640/2014, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all'Allegato 5 al presente decreto. 2. Per gli animali non elencati nell'Allegato 5 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle Regioni e Province Autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e nelle relative disposizioni attuative. 3. Per quanto concerne le percentuali di riduzione ed esclusione, si applicano quelle disposte dall'art. 31, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014. 4. Le percentuali di riduzione ed esclusione applicate alle misure di sostegno alle superfici, in caso di sovradichiarazioni, sono quelle previste dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 640/2014.