Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:  
    a) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
    b) «AGEA Coordinamento»: l'Area di coordinamento di AGEA; 
    c) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un  gruppo  di
persone fisiche o giuridiche, la cui azienda e'  situata  nell'ambito
di applicazione territoriale  ai  sensi  dell'art.  52  del  Trattato
dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e  355
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  e  che  esercita
un'attivita' agricola; 
    d)  «allerta  tempestiva»:  la  notifica  di  un'inadempienza  di
limitata rilevanza al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare
misure correttive; 
    e) «anno civile considerato»:  e'  l'anno  civile  nel  quale  il
beneficiario presenta la domanda di aiuto o la domanda  di  pagamento
ed  entro  il  cui  termine  sono  svolti  i  controlli  in  loco  da
conteggiare ai fini del raggiungimento della  percentuale  minima  di
controlli; 
    f) «anni considerati»: nell'ambito dei programmi di sostegno  per
la ristrutturazione e  la  riconversione  dei  vigneti,  i  tre  anni
successivi  all'anno  civile  in  cui  e'  stato  concesso  il  primo
pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007  e  al  regolamento
(UE) n. 1308/2013; nell'ambito  dei  programmi  di  sostegno  per  la
vendemmia verde, l'anno successivo all'anno civile in  cui  e'  stato
concesso il pagamento di cui al regolamento (CE) n.  1234/2007  e  al
regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    g) «attivita' agricola»: 
      1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione  di  prodotti
agricoli, compresi la raccolta,  la  mungitura,  l'allevamento  e  la
custodia degli animali per fini agricoli, 
      2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato  che
la renda idonea al  pascolo  o  alla  coltivazione  senza  interventi
preparatori che vadano oltre il ricorso ai  metodi  e  ai  macchinari
agricoli ordinari, in base a criteri definiti con D.M. Mipaaf del  18
novembre 2014, n. 6513, 
      3. lo svolgimento di un'attivita'  minima,  definita  con  D.M.
Mipaaf del 18  novembre  2014,  n.  6513,  sulle  superfici  agricole
mantenute  naturalmente  in  uno  stato  idoneo  al  pascolo  o  alla
coltivazione; 
    h) «azienda»: tutte le unita' di produzione e tutte le  superfici
gestite dal beneficiario di cui alla lettera i), situate  all'interno
del territorio nazionale; 
    i)  «beneficiario»:  il  soggetto   sottoposto   al   regime   di
condizionalita'  ai  sensi  dell'art.  92  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013; il soggetto beneficiario  di  un  sostegno  allo  sviluppo
rurale di cui all'art. 2,  paragrafo  10,  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    j) «cessione»: qualsiasi tipo  di  transazione  in  virtu'  della
quale l'azienda o parte di essa cessa di essere  a  disposizione  del
cedente; 
    k) «colture permanenti»: le  colture  fuori  avvicendamento,  con
esclusione  dei  prati  permanenti  e  dei  pascoli  permanenti,  che
occupano il terreno per almeno  cinque  anni  e  forniscono  raccolti
ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; 
    l) «condizionalita'»: i Criteri di gestione obbligatoria (CGO)  e
le norme di Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA)  di  cui
alle lettere m) e t); 
    m) «Criteri di Gestione Obbligatori» (CGO): ciascun regolamento o
direttiva cosi' come elencati nell'Allegato II del  regolamento  (UE)
n. 1306/13 e nell'Allegato 1 al presente decreto; 
    n) «domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibile dall'autorita'
competente e rientrante, in virtu' dell'entita' dei fondi  stanziati,
nell'ambito  di  una  determinata  misura,  tra  quelle   ammesse   a
finanziamento. In materia di sviluppo rurale rientra  nella  predetta
definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto  a
seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per  una  o
piu' colture, gruppi di colture, operazioni o misure; 
    o) «erba o altre piante erbacee da  foraggio»:  tutte  le  piante
erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o  solitamente
comprese nei miscugli di sementi per pascoli o  prati,  utilizzati  o
meno per il pascolo degli animali; 
    p) «impegno»: il vincolo o  l'obbligo  giuridico  che  grava  sul
beneficiario del sostegno richiesto; 
    q)  «impegno   pertinente   di   condizionalita'»:   impegno   di
condizionalita' chiaramente ricollegabile al  vincolo  o  all'obbligo
giuridico che grava sul beneficiario del sostegno  richiesto  per  le
misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30  e  33
del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
    r) «inadempienza/violazione/infrazione»: l'inosservanza  dei  CGO
previsti dalla legislazione dell'Unione europea, delle norme  per  il
mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali
definite conformemente all'art. 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013,
del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93, paragrafo
3, dello stesso regolamento; l'inosservanza degli impegni ai quali e'
subordinata la concessione del sostegno previsto dalle  misure  dello
sviluppo rurale nell'ambito  del  sistema  integrato  di  gestione  e
controllo;   l'inosservanza   degli   altri    pertinenti    obblighi
dell'operazione  stabiliti  dalla  normativa  dell'Unione   o   dalla
legislazione nazionale ovvero  previsti  dal  programma  di  sviluppo
rurale, in  particolare  i  requisiti  minimi  relativi  all'uso  dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l'inosservanza dei criteri
di mantenimento della superficie in uno stato  idoneo  al  pascolo  o
alla coltivazione e dell'attivita'  agricola  minima;  l'inosservanza
degli impegni ai quali e' subordinata la concessione  dell'aiuto  per
le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale; 
    s) «Mipaaf»: Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
    t) «norma»: requisito stabilito relativamente  a  ciascuna  Buona
Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla  base  dell'Allegato
II del regolamento (UE) n. 1306/2013  dell'Allegato  1  del  presente
decreto. Inoltre, per norme si intendono anche gli obblighi  relativi
ai pascoli permanenti di cui all'art. 93, paragrafo 3,  dello  stesso
regolamento; 
    u)  «organismi  di  controllo   specializzati»:   le   competenti
autorita' nazionali di controllo di cui all'art. 67, paragrafo 1  del
regolamento (UE) n.  809/2014,  responsabili  dello  svolgimento  del
controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO  e
delle BCAA di cui all'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
    v) «pagamento ammesso»: contributo, premio,  indennita'  o  aiuto
concesso  al  beneficiario  e  che  e'  stato  o  sara'  erogato   al
beneficiario  stesso  in  base  alle  domande  di  pagamento  che  ha
presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presentera'  nel
corso dell'anno civile dell'accertamento; 
    w)  «prato  permanente  e  pascolo  permanente»   (congiuntamente
denominati   «prato   permanente»):   terreno   utilizzato   per   la
coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio,  naturali
(spontanee)    o    coltivate    (seminate),    e    non     compreso
nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o piu';
ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive ovvero arboree, che
possono essere utilizzate per il pascolo purche' l'erba  e  le  altre
piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonche' le superfici
individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del D.M. Mipaaf del
18 novembre  2014,  n.  6513,  il  terreno  pascolabile  che  rientra
nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle  superfici
di pascolo non  siano  tradizionalmente  predominanti  erba  e  altre
piante erbacee da foraggio; 
    x) «prodotti agricoli»: i  prodotti,  esclusi  i  prodotti  della
pesca,  elencati  nell'Allegato  I  del  Trattato  istitutivo   della
Comunita' europea, nonche' il cotone; 
    y) «revoca»: ai fini del presente decreto, il recupero, totale  o
parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo
o di pagamento annuale; 
    z) «sanzione amministrativa»: ai fini del presente  decreto,  una
riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che puo' estendersi
all'intero ammontare, comportando l'esclusione; 
    aa) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o
superficie disponibile  per  la  coltivazione  ma  tenuta  a  riposo,
comprese  le  superfici  ritirate  dalla  produzione  a  norma  degli
articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art.  39
del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del regolamento (UE)
n. 1305/2013, a prescindere dal  fatto  che  sia  adibito  o  meno  a
coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; 
    bb) «settori di condizionalita'»: insieme dei CGO e delle BCAA da
rispettare, organizzati nei seguenti settori:  ambiente,  cambiamenti
climatici  e  buone  condizioni  agronomiche  del  terreno;   sanita'
pubblica, salute  degli  animali  e  delle  piante;  benessere  degli
animali; mantenimento dei pascoli permanenti; 
    cc)  «superficie  agricola»:  qualsiasi  superficie  occupata  da
seminativi,  prati  permanenti  o  colture  permanenti,  cosi'   come
definita all'art. 4 (1), lettera e) e tenuto conto della  definizione
di cui alla lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013.