Art. 22 Procedure e adempimenti per il regime di condizionalita' 1. Le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'Allegato 1 del presente decreto. Per le annualita' successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni dell'Allegato 1 al presente decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'Allegato 1, ove modificato. 2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalita' e di verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto, e di garantire la controllabilita' degli elementi d'impegno stabiliti, le Regioni e Province Autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al Mipaaf che, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province Autonome stesse e con AGEA coordinamento ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale. 3. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti nell'Allegato 1, si applicano gli impegni indicati nell'Allegato medesimo. 4. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, Agea coordinamento stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonche' i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Agea invia la bozza di circolare alle Regioni e alle Provincie autonome, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione, e contestualmente al Comitato di cui all'art. 11, per le finalita' stabilite nel medesimo articolo del presente decreto. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, Agea pubblica la circolare.