Art. 22 
 
 
      Procedure e adempimenti per il regime di condizionalita' 
 
  1.  Le  Regioni  e  Province  Autonome   specificano   con   propri
provvedimenti, entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  l'elenco  degli  impegni  applicabili  a  livello
territoriale ai sensi dell'art. 3  e  dell'Allegato  1  del  presente
decreto. 
  Per le annualita' successive,  qualora  intervengano  modifiche  ed
integrazioni dell'Allegato 1 al presente  decreto,  entro  60  giorni
dalla data di entrata in vigore delle medesime, le Regioni e Province
Autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli  impegni
applicabili  a  livello  territoriale  ai   sensi   dell'art.   3   e
dell'Allegato 1, ove modificato. 
  2. Al fine di armonizzare le norme regionali di  condizionalita'  e
di verificarne la coerenza con le disposizioni del presente  decreto,
e  di  garantire  la  controllabilita'   degli   elementi   d'impegno
stabiliti, le Regioni e Province Autonome trasmettono preventivamente
le bozze di lavoro al Mipaaf che, se del caso,  attiva  un  confronto
con le Regioni e Province Autonome stesse e  con  AGEA  coordinamento
ed, eventualmente,  con  gli  Organismi  tecnici  di  supporto  e  le
Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale. 
  3. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province  Autonome,
emanati in applicazione  del  comma  1  o  in  assenza  di  specifici
interventi delle stesse, previsti nell'Allegato 1, si  applicano  gli
impegni indicati nell'Allegato medesimo. 
  4. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, o delle
eventuali modifiche allo stesso, Agea  coordinamento  stabilisce  con
circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione,  nonche'
i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di  verifica
del rispetto degli impegni. Agea invia la  bozza  di  circolare  alle
Regioni e alle Provincie autonome, acquisendone il  parere  entro  30
giorni dalla ricezione, e contestualmente al Comitato di cui all'art.
11, per le finalita' stabilite nel  medesimo  articolo  del  presente
decreto. Entro  90  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto,  Agea
pubblica la circolare.