Art. 24 Monitoraggio 1. L'Agea effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate dagli organismi pagatori annualmente ai sensi del presente decreto e trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle Regioni e Province Autonome, unitamente ai dati di cui all'art. 10, una relazione dettagliata a livello territoriale entro il 15 ottobre di ciascun anno sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalita' previste dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 809/2014 ed in base all'art. 13 del presente decreto. 2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa entro la medesima scadenza, per le valutazioni del caso, al Comitato di cui all'art. 11.