Art. 24 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. L'Agea effettua il monitoraggio delle  riduzioni  ed  esclusioni
applicate dagli organismi pagatori annualmente ai sensi del  presente
decreto e trasmette al Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali ed alle Regioni e Province Autonome, unitamente  ai  dati
di cui all'art. 10, una relazione dettagliata a livello  territoriale
entro il 15 ottobre di ciascun  anno  sull'esercizio  FEASR  e  FEAGA
precedente, secondo le modalita' previste dall'art. 9 del regolamento
(UE) n. 809/2014 ed in base all'art. 13 del presente decreto. 
  2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa  entro  la  medesima
scadenza, per le valutazioni del caso, al Comitato  di  cui  all'art.
11.