Art. 27 Abrogazioni e norme transitorie 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale 23 gennaio 2015, n. 180, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», e' abrogato. 2. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, sia per quelle connesse sia per quelle non connesse alla superficie o agli animali, si applicano le disposizioni del presente Decreto con riferimento alle percentuali di riduzione individuate dagli Allegati 4 e 6, nonche' ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'Allegato 7. 3. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, resta ferma la disciplina definita dalle Regioni e Provincie Autonome, ovvero dalle Autorita' di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale, in materia di: a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalita' individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravita', entita', durata e ripetizione di ciascuna violazione; c) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente; d) fattispecie identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati.