Art. 7 
 
 
Calcolo della riduzione od esclusione - Negligenza ed intenzionalita' 
 
  1. La riduzione o esclusione  si  applica  all'importo  totale  dei
pagamenti  elencati  all'art.  1,  concessi   o   da   concedere   al
beneficiario interessato in relazione alle  domande  di  aiuto  o  di
pagamento che ha presentato o presentera' nel corso dell'anno  civile
in cui e' accertata l'inadempienza o negli anni  civili  considerati,
come definito dall'art. 6 commi 1 e 2. Ai fini del calcolo, si  tiene
conto della gravita', della portata, della durata e della ripetizione
dell'inadempienza constatata, nonche' dei criteri enunciati nei commi
2, 3, 4 e 5. 
  2. In caso  di  inadempienza  per  negligenza,  la  percentuale  di
riduzione non supera il 5% e, in caso di reiterazione, il 15%. 
  I casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza  della  loro
gravita', portata e durata, sono giudicati di importanza minore, come
definiti  all'Allegato   3,   non   determinano   una   riduzione   o
un'esclusione. In questi casi l'autorita' competente invia un'allerta
tempestiva  al   beneficiario,   notificando   al   beneficiario   la
constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive.  Qualora  in
un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non e' stata
sanata, si applica con effetto retroattivo la  riduzione  di  cui  al
primo comma. Non rientrano nell'ambito di applicazione del precedente
comma i casi in cui le infrazioni costituiscono  un  rischio  diretto
per la salute pubblica o degli animali. 
  Ai beneficiari che hanno ricevuto per  la  prima  volta  un'allerta
tempestiva, puo' essere accordato, in coerenza  con  quanto  previsto
dai  documenti  programmatori  regionali   dello   sviluppo   rurale,
all'interno dei bandi riservati alla misura dello sviluppo rurale che
finanzia la consulenza aziendale, l'accesso prioritario al sistema di
consulenza aziendale. 
  3. Quando risulta l'adempimento alle misure correttive  di  cui  al
comma 2 o nel caso le stesse non possono  essere  attuate  per  cause
indipendenti  dalla  volonta'  del   beneficiario,   l'autorita'   di
controllo  competente  procede   all'annullamento   delle   riduzioni
corrispondenti all'infrazione i cui effetti non sono stati corretti. 
  4. Le disposizioni relative alle inadempienze di importanza minore,
di cui ai commi 2 e 3, non si applicano nel caso  in  cui  la  natura
dell'inadempienza  produce  effetti  negativi  superiori  ai   limiti
fissati per  le  infrazioni  di  importanza  minore  o  tali  da  non
consentire  il  ripristino  di  una  situazione  conforme  a   quella
prescritta dalle disposizioni violate. 
  5. Se l'inadempienza accertata e' stata  commessa  intenzionalmente
dal beneficiario, in applicazione dell'art. 40 del  regolamento  (UE)
n.  640/2014,  la  riduzione  da  applicare  all'importo  complessivo
risultante dai pagamenti e  dai  premi  annuali  e'  stabilita  nella
misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'art. 8 del presente
decreto. 
  6. Si considera  intenzionale  l'infrazione  rilevata  in  uno  dei
seguenti casi: 
    a) quando l'infrazione agli impegni di condizionalita'  supera  i
livelli stabiliti secondo le modalita' definite  dalla  circolare  di
AGEA ai sensi dell'art. 22, comma 4; 
    b) quando il carattere di intenzionalita'  e'  riscontrato  dagli
enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per
la   verifica   dell'osservanza   obbligatoria   degli   impegni   di
condizionalita'; 
    c) quando si verificano le condizioni  di  ripetuta  reiterazione
dell'infrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e  40  del
regolamento (UE) n. 640/2014. 
  7. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle  riduzioni  e  delle
esclusioni per un anno civile non  supera  l'importo  totale  di  cui
all'art. 1, comma 2. 
  8. Nei casi di inadempienza  intenzionale  estrema  in  termini  di
portata, gravita' o durata,  il  beneficiario,  oltre  alla  sanzione
imposta e calcolata a norma dell'art.  40  del  regolamento  (UE)  n.
640/2014, e' escluso da tutti i pagamenti di cui all'art. 1 nell'anno
civile successivo, ai  sensi  dell'art.  75  del  regolamento  UE  n.
809/2014. Un'inadempienza intenzionale si considera estrema nei  casi
in cui sia stata accertata la ripetizione di una  o  piu'  infrazioni
intenzionali a  carico  dello  stesso  beneficiario,  come  precisato
nell'Allegato 3.