Art. 9 Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni Ai sensi dell'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse e' pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile. Resta fermo l'obbligo di porre in atto gli interventi correttivi notificati al beneficiario dall'Autorita' competente al fine di riportare l'azienda in condizioni di conformita' rispetto all'inadempienza accertata. Gli organismi pagatori adottano, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia realizzato gli interventi correttivi notificati. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive, ove previste, sono notificati al beneficiario.