IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e,  in
particolare, l'articolo 2, comma 1, n.  11),  che,  a  seguito  della
modifica  apportata  dal  decreto  legge  16  maggio  2008,  n.   85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,
istituisce il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244" che,  all'articolo  1,  comma  5,  dispone  il
trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca, con  le  inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
personale, al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al  n.  47,
recante "Nomina dei Ministri", con il quale la Sen. Prof.ssa Stefania
Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca; 
  Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,   n.   1592,   recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"; 
  Visto  il  regio  decreto  4  giugno   1938,   n.   1269,   recante
"Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori"; 
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante  "Esami  di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
  Visto il  decreto  ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
  Visto il decreto ministriale 3 dicembre 1985  recante  "Regolamento
per  gli  esami  di  Stato  di   abilitazione   all'esercizio   della
professione di odontoiatra"; 
  Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante  "Ordinamento  della
professione di tecnologo alimentare"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre  1997,
n. 470, recante "Regolamento recante disciplina degli esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  tecnologo
alimentare"; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante  norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante "Determinazione
delle classi delle lauree universitarie"; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   28   novembre   2000   recante
"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche"; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  concernente
"Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509"; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,    recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,    recante
"Determinazione delle classi delle lauree magistrali"; 
  Udito il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 16 dicembre 2015; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono indette nei mesi di giugno e  novembre  2016  la  prima  e  la
seconda sessione degli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario,  tecnologo
alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche. 
  Alle predette sessioni possono presentarsi i  candidati  che  hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine  stabilito
per ciascuna  sessione  dai  Rettori  delle  singole  universita'  in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.