Art. 3 
 
  I candidati agli esami di Stato devono  presentare  la  domanda  di
ammissione alla prima sessione non oltre il 23  maggio  2016  e  alla
seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2016  presso  la  segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione  universitaria  presso  cui
intendono sostenere gli esami. 
  In  ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame   per
l'esercizio di piu' di una delle professioni  indicate  nell'articolo
1. 
  Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione  e  che
sono stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla  seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la  suddetta  data
del 19 ottobre 2016  facendo  riferimento  alla  documentazione  gia'
allegata alla precedente istanza. 
  La domanda, in carta semplice,  con  l'indicazione  della  data  di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: 
  a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in  base
all'ordinamento introdotto in  attuazione  dell'art.  17,  comma  95,
della legge 15 maggio 1997, n.  127  e  successive  modificazioni,  o
diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente, ovvero
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo  ai
sensi della normativa vigente. 
  b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli
esami nella misura di € 49,58 fissata dall'articolo 2, comma  3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21  dicembre  1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti. 
  I  richiedenti  sono  inoltre  tenuti   a   versare   all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni  singolo  ateneo  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  25
luglio  1997  n.  306.  La  relativa  ricevuta   va   allegata   alla
documentazione di cui sopra. 
  La documentazione relativa al conseguimento del  titolo  accademico
e'  inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli   uffici
dell'universita'  o   dell'istituto   di   istruzione   universitaria
competente per coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda  di  aver
conseguito il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede  ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato. 
  I candidati agli esami  di  Stato  per  medico  veterinario  devono
produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per
la prima e per la seconda sessione, una dichiarazione, ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il compimento del tirocinio effettuato presso le strutture
autorizzate dalle competenti universita'. 
  Detta dichirazione e' inserita nel fascicolo del candidato  a  cura
dell'ufficio competente. 
  I laureati in chimica  e  tecnologie  farmaceutiche  che  intendono
sostenere gli esami di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di farmacista devono  presentare  una  dichiarazione,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, dalla quale risulti che, dopo  il  conseguimento  del  titolo
accademico, hanno effettuato  il  tirocinio  prescritto  dal  vigente
ordinamento didattico. 
  I candidati che al momento della  presentazione  della  domanda  di
ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma  che  comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami, devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
esami. 
  I candidati che non hanno provveduto a presentare  la  domanda  nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione  degli  esami  cui
abbiano chiesto di partecipare. 
  Le domande di ammissione agli  esami  si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
  Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione   agli   esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga  che  il  ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da  gravi
motivi.