Art. 2 
 
  1. Sono esentati dal versamento del contributo i  soggetti  il  cui
imponibile sia pari o inferiore a euro  100.000,00,  le  imprese  che
versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in  liquidazione,
ovvero essendo soggette a procedure  concorsuali  e  le  imprese  che
hanno iniziato la loro attivita' nell'anno precedente a quello in cui
sorge l'obbligo del versamento del contributo.