Art. 2 1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno precedente a quello in cui sorge l'obbligo del versamento del contributo.