Art. 3 1. Il versamento dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, e' eseguito nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle istruzioni adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. Il mancato o parziale pagamento dell'importo di cui al presente decreto entro il termine indicato al comma 1 comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero dello sviluppo economico. Roma, 10 marzo 2016 Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan