Art. 3 
 
  1. Il versamento dell'importo  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  e'
eseguito nel termine  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione  delle  istruzioni  adottate  dall'Autorita'   per   le
garanzie nelle comunicazioni. 
  2. Il mancato o parziale pagamento dell'importo di cui al  presente
decreto entro il termine indicato al comma 1 comporta  l'avvio  della
procedura di riscossione e l'applicazione degli  interessi  di  mora,
nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per
il pagamento. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero dello sviluppo
economico. 
    Roma, 10 marzo 2016 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Guidi           
        Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
           Padoan