Art. 2 Disciplina transitoria 1. Le sperimentazioni cliniche di Fase I su volontari sani e su pazienti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della determina AIFA 19 giugno 2015 in corso o gia' autorizzate o la cui domanda e' stata presentata in forma valida al Comitato etico competente e all'AIFA prima dell'entrata in vigore della suddetta determina, possono essere rispettivamente concluse o avviate anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 2 della determina AIFA 19 giugno 2015.