Art. 2 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Le sperimentazioni cliniche di Fase I su  volontari  sani  e  su
pazienti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della determina  AIFA
19 giugno 2015 in corso o gia' autorizzate o la cui domanda e'  stata
presentata in forma valida al Comitato etico  competente  e  all'AIFA
prima dell'entrata in vigore della suddetta determina, possono essere
rispettivamente concluse o avviate anche in assenza dei requisiti  di
cui all'art. 2 della determina AIFA 19 giugno 2015.