Art. 3 
 
 
Definizione della natura e delle caratteristiche delle strutture  per
                    la sperimentazione di Fase I 
 
  1. L'art. 4, comma 5, di cui alla determina  AIFA  19  giugno  2015
nella parte in cui prevede che «Ai fini della presente determinazione
e del decreto ministeriale 19 marzo 1998, le strutture con  carattere
misto pubblico/privato, nonche' le strutture per  le  quali  non  sia
inequivocabile  la  caratteristica  di  struttura   pubblica,   quali
fondazioni, societa' od altro, e che non siano state riconosciute  da
decreto  ministeriale  equiparate  a  strutture  pubbliche,  sono  da
considerare strutture private»,  deve  essere  inteso  nel  senso  di
seguito indicato. 
  1.1. Sono considerate strutture private le «strutture con carattere
misto pubblico/privato», ove non riconosciute da decreto ministeriale
che le equipari a strutture pubbliche. 
  1.2. Sono considerate altresi' strutture private le «strutture  per
le quali  non  sia  inequivocabile  la  caratteristica  di  struttura
pubblica, quali fondazioni, societa' od altro», ove non  riconosciute
da decreto ministeriale che le equipari a strutture pubbliche, per le
quali le modalita' di costituzione, di gestione, di finanziamento  ed
il fine perseguito ne escludano la natura esclusivamente pubblica.