Art. 10 Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento 1. Il trattamento e le modalita' di stoccaggio degli effluenti di allevamento destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi, nonche' alla protezione dell'ambiente. 2. Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi piu' idonei sotto il profilo agronomico nel rispetto dei valori individuati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato I al presente decreto. 3. In presenza di particolari modalita' di trattamento degli effluenti di allevamento, da dettagliare in una relazione tecnica, la quantita' e le caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti possono differire dai valori di cui alle tabelle dell'Allegato I al presente decreto. L'azienda che adotti tali particolari modalita' dovra' allegare alla comunicazione di cui all'art. 4 apposita relazione tecnica contenente una descrizione dettagliata dello specifico piano di campionamento degli effluenti di allevamento prodotti, concepito secondo le migliori metodologie disponibili. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto previsto dal comma 3, possono individuare modalita' di trattamento e valori di produzione degli effluenti di allevamento, diverse da quelle indicate nell'Allegato I al presente decreto, sulla base di uno specifico piano di campionamento concepito secondo le migliori metodologie disponibili e descritto dettagliatamente in apposita relazione allegata al provvedimento regionale. 5. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura quantita' ovvero concentrazione. 6. I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacita' sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. In ogni caso, i contenitori per lo stoccaggio devono garantire almeno le capacita' di stoccaggio indicate al comma 3 dell'art. 11 ed ai commi 7 e 8 dell'art. 12.