Art. 10 
 
 
Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio  degli  effluenti
                           di allevamento 
 
  1. Il trattamento e le modalita' di stoccaggio degli  effluenti  di
allevamento destinati ad utilizzazione  agronomica  sono  finalizzati
alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione  agronomica  e
alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi,  nonche'  alla
protezione dell'ambiente. 
  2.  Il  trattamento  e  lo  stoccaggio  debbono  essere  funzionali
all'utilizzo degli effluenti nei periodi piu' idonei sotto il profilo
agronomico nel rispetto dei valori individuati nelle tabelle 1, 2 e 3
dell'Allegato I al presente decreto. 
  3. In  presenza  di  particolari  modalita'  di  trattamento  degli
effluenti di allevamento, da dettagliare in una relazione tecnica, la
quantita'  e  le  caratteristiche  degli  effluenti  di   allevamento
prodotti  possono  differire  dai  valori   di   cui   alle   tabelle
dell'Allegato I  al  presente  decreto.  L'azienda  che  adotti  tali
particolari modalita'  dovra'  allegare  alla  comunicazione  di  cui
all'art. 4 apposita  relazione  tecnica  contenente  una  descrizione
dettagliata dello specifico piano di campionamento degli effluenti di
allevamento  prodotti,  concepito  secondo  le  migliori  metodologie
disponibili. 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  salvo
quanto  previsto  dal  comma  3,  possono  individuare  modalita'  di
trattamento e valori di produzione degli  effluenti  di  allevamento,
diverse da quelle indicate nell'Allegato I al presente decreto, sulla
base di uno specifico piano di  campionamento  concepito  secondo  le
migliori metodologie  disponibili  e  descritto  dettagliatamente  in
apposita relazione allegata al provvedimento regionale. 
  5. I trattamenti non devono comportare l'addizione  agli  effluenti
di sostanze potenzialmente dannose per  il  suolo,  le  colture,  gli
animali e l'uomo per la loro natura quantita' ovvero concentrazione. 
  6. I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti  di  allevamento
devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e  capacita'
sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego  agricolo
e' limitato o  impedito  da  motivazioni  agronomiche,  climatiche  o
normative. In ogni caso,  i  contenitori  per  lo  stoccaggio  devono
garantire almeno le capacita'  di  stoccaggio  indicate  al  comma  3
dell'art. 11 ed ai commi 7 e 8 dell'art. 12.