Art. 31 
 
 
Criteri  generali   di   utilizzazione   agronomica   del   digestato
                           agroindustriale 
 
  1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene
nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg  per  ettaro  per
anno, al raggiungimento dei quali concorre  per  la  sola  quota  che
proviene dagli effluenti di allevamento, in zone vulnerabili,  o  dei
limiti previsti nell'art. 14, comma 1, nelle  zone  non  vulnerabili,
qualora  nelle  matrici  in  ingresso  siano  presenti  effluenti  di
allevamento. 
  2. Nel caso in cui il digestato agroindustriale sia prodotto  anche
con effluenti di allevamento il raggiungimento dei limiti di  cui  al
comma 1 e' calcolato con riferimento alla  sola  quota  che  proviene
dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota  di  digestato
che proviene dalla  digestione  di  altri  materiali  e  sostanze  di
origine non zootecnica e' conteggiata tra le altre fonti di azoto nel
bilancio di azoto cosi' come previsto dal PUA di cui all'art. 5. 
  3. Il calcolo dell'azoto nel digestato  e'  effettuato  secondo  le
indicazioni dell'allegato IX. La quantita'  di  azoto  al  campo  del
digestato e' definita come somma dell'azoto  zootecnico  al  campo  e
dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in  ingresso  all'impianto,
quest'ultimo  ridotto  del  20  per  cento  per  tenere  conto  delle
emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.