Art. 32 
 
 
        Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato 
 
  1. Le operazioni di trattamento e lo  stoccaggio  dei  materiali  e
delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di  cui  all'art.
22,   comma   1,   vengono   effettuate   secondo   le   disposizioni
specificamente applicabili  a  ciascuna  matrice  in  ingresso,  come
definite ai Titoli II e III. Per le matrici diverse dagli effluenti e
dalle  acque  reflue,  le  operazioni  di  stoccaggio  e  trattamento
avvengono in maniera da non pregiudicare la  tutela  dell'ambiente  e
della salute umana ed  in  particolare  la  qualita'  delle  acque  e
comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei
letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio  dei  liquami
in caso di materiali non palabili. 
  2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di  digestione
anaerobica avviene secondo le modalita' individuate all'art.  12  del
presente decreto qualora tale matrice abbia  caratteristiche  di  non
palabilita', e secondo le modalita'  di  cui  all'articolo11  qualora
abbia caratteristiche di palabilita'. 
  3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato di cui al presente
decreto sono conformi alle disposizioni di  cui  all'art.  12,  fatto
salvo il comma 6 dell'art. 12.