Art. 32 Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato 1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'art. 22, comma 1, vengono effettuate secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite ai Titoli II e III. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualita' delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili. 2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalita' individuate all'art. 12 del presente decreto qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilita', e secondo le modalita' di cui all'articolo11 qualora abbia caratteristiche di palabilita'. 3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato di cui al presente decreto sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 12, fatto salvo il comma 6 dell'art. 12.