Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale  marittimo,
che sia in possesso di un  attestato  di  superamento  del  corso  di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di  gas  liquefatti,
di cui all'art. 2 del decreto 7 agosto 2001, in corso  di  validita',
e' riportata, a cura  dell'ufficio  di  iscrizione,  sul  certificato
dell'addestramento conseguito l'annotazione di  cui  all'art.  5  del
presente decreto. 
  2. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo  svolgimento  del
corso di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto  di  gas
liquefatti, ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 1991, ai fini
del mantenimento del riconoscimento e dell'erogazione  del  corso  di
cui al presente decreto, dichiarano di essersi adeguati alle presenti
disposizioni, mediante comunicazione scritta,  da  far  pervenire  al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto.