Art. 5 
 
 
              Rilascio del certificato di addestramento 
 
  1. Al personale  marittimo  che  abbia  conseguito  l'addestramento
avanzato con le  modalita'  di  cui  al  precedente  articolo  2  del
presente decreto, a cura dell'ufficio  di  iscrizione,  e'  riportata
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  n.  71/2015  la  seguente
annotazione: "Addestramento avanzato per le operazioni del carico  su
navi  cisterna  adibite  al  trasporto  di  prodotti  petroliferi.  -
Certificate of Proficiency on Advanced Training for oil tanker  cargo
operations" Reg. V/1-1, par. 3, Sec. A-V/1-1, par.2. 
  2. L' addestramento di cui sopra ha  validita'  quinquennale  e  si
rinnova per ulteriori cinque anni a  coloro  che  abbiano  effettuato
almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al  trasporto
di prodotti petroliferi nel quinquennio di validita' del certificato.