Art. 5 Rilascio del certificato di addestramento 1. Al personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento avanzato con le modalita' di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, a cura dell'ufficio di iscrizione, e' riportata sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente annotazione: "Addestramento avanzato per le operazioni del carico su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi. - Certificate of Proficiency on Advanced Training for oil tanker cargo operations" Reg. V/1-1, par. 3, Sec. A-V/1-1, par.2. 2. L' addestramento di cui sopra ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni a coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi nel quinquennio di validita' del certificato.