Art. 11 
 
                      Escussione della garanzia 
 
  1. La garanzia dello Stato puo' essere escussa dal detentore  entro
i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel  caso  di
mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale  o
interessi nel rispetto dei termini perentori  previsti  dal  presente
articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per  sessanta
giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i  detentori  dei
Titoli senior, (( di concerto )) e tramite  il  rappresentante  degli
obbligazionisti (RON), inviano alla societa' cessionaria la richiesta
per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto  e  non  pagato;
decorsi trenta giorni ed entro sei mesi  dalla  data  di  ricevimento
della lettera di richiesta alla societa' cessionaria senza che questa
abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli senior,  ((  di
concerto )) e tramite il rappresentante degli obbligazionisti  (RON),
possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della  documentata
richiesta di escussione della  garanzia  dello  Stato,  il  Ministero
dell'economia  e   delle   finanze   provvede   alla   corresponsione
dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior ((  non  pagato
dalla societa' cessionaria, )) senza aggravio di interessi o spese. 
  3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze  e'
surrogato nei diritti dei detentori dei  Titoli  senior  e  provvede,
ferme  restando  le  limitazioni   contrattualmente   stabilite   per
l'esercizio di tali diritti (( e  subordinatamente  al  pagamento  di
quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei  Titoli  senior,
)) al recupero della somma pagata, degli interessi al  saggio  legale
maturati a decorrere dal giorno del  pagamento  fino  alla  data  del
rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche  mediante  il
ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602  e  del
decreto  legislativo  26  febbraio   1999,   n.   46   e   successive
modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilita' speciale ((
di cui all'articolo 12. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
          sul reddito) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,   n.   46
          (Riordino  della  disciplina  della  riscossione   mediante
          ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28  settembre  1998,
          n. 337) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5  marzo
          1999, n. 53, S.O.