Art. 12 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente  Capo  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  un
apposito fondo con una dotazione di (( 120 milioni  di  euro  ))  per
l'anno  2016.  Tale  fondo  e'   ulteriormente   alimentato   con   i
corrispettivi annui delle garanzie  concesse  che  a  tal  fine  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione  al  Fondo.  Dette  somme  sono  versate  su  apposita
contabilita'   speciale   vincolata   al   pagamento   dell'eventuale
escussione delle predette  garanzie,  nonche'  agli  ulteriori  oneri
connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'articolo 3,
comma 3, e dall'articolo 13, comma 1. 
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma  6,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'art.  37
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              «Art.  37.  Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati 
              1. - 5. (Omissis). 
              6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              (Omissis).».