Art. 13 Norme di attuazione 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, )) di una societa' a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): «Art. 19. Societa' pubbliche. 1. - 4. (Omissis). 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. (Omissis).».