Art. 13 
 
                         Norme di attuazione 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze  puo'  avvalersi,  ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, )) di una  societa'  a  capitale  interamente  pubblico  per  la
gestione dell'intervento. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni (( dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, )) possono essere dettate le disposizioni di attuazione  del
presente Capo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'art.  19
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): 
              «Art. 19. Societa' pubbliche. 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi. 
              (Omissis).».