(( Art. 13 bis 
 
         Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate 
 
  1. All'articolo 7-quater, comma 1, della legge 30 aprile  1999,  n.
130, le parole: «commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7,  e  7-ter,  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4, 5,  6  e  7,  e  7-ter,
comma 1». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  7-quater
          della citata legge n. 130 del 1999, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 7-quater. Cessione di ulteriori crediti e titoli. 
              1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6  e  7,  e
          7-ter,  comma  1,  e  le  disposizioni  ivi  richiamate  si
          applicano anche alle operazioni, ivi  disciplinate,  aventi
          ad oggetto obbligazioni e titoli similari  ovvero  cambiali
          finanziarie, crediti garantiti da ipoteca  navale,  crediti
          nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti
          da contratti di leasing o di factoring, nonche'  di  titoli
          emessi  nell'ambito  di  operazioni  di   cartolarizzazione
          aventi ad  oggetto  crediti  della  medesima  natura.  Tali
          crediti e titoli possono essere ceduti  anche  da  societa'
          facenti parte di un gruppo bancario. 
              (Omissis).».