Art. 14 
 
      (( Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo 
    di liberalita' da soggetti sottoposti a procedure di crisi )) 
 
  1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Non  costituiscono  sopravvenienze  attive,  ((  in  quanto
esclusi, )) i  contributi  percepiti  a  titolo  di  liberalita'  dai
soggetti sottoposti alle procedure  concorsuali  previste  dal  Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  ovvero  alle
procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  16
novembre 2015, n.  180  nonche'  alla  procedura  di  amministrazione
straordinaria di cui (( agli articoli 70 e seguenti  ))  del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  ad  esclusione  di  quelli
provenienti da societa' controllate dall'impresa o controllate  dalla
stessa  societa'  che  controlla  l'impresa.  Le   disposizioni   del
precedente periodo si applicano anche  ai  contributi  percepiti  nei
ventiquattro   mesi   successivi   alla   chiusura   delle   predette
procedure.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  ai  contributi
percepiti a partire dal periodo di imposta  in  corso  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge.  Limitatamente  ai
contributi percepiti nel periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al  comma
3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, (( introdotto )) dal  comma  1,  e'  riconosciuta  mediante  una
deduzione  dal  reddito  ripartita  in  cinque  quote   costanti   da
effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi
d'imposta   successivi,   sempre   che   tali   proventi   concorrano
integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui  sono  stati
incassati. 
  3. La determinazione dell'acconto dovuto per  i  periodi  d'imposta
per i quali e' operata la deduzione di cui al comma 2  e'  effettuata
considerando, quale imposta del periodo  precedente,  quella  che  si
sarebbe  determinata  in  assenza  delle  disposizioni  del  presente
articolo. 
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  18,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2018  al  2022  e  in  2
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2023,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  88  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 88. Sopravvenienze attive. 
              1. Si considerano  sopravvenienze  attive  i  ricavi  o
          altri proventi conseguiti a fronte  di  spese,  perdite  od
          oneri dedotti o  di  passivita'  iscritte  in  bilancio  in
          precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi  conseguiti
          per ammontare superiore a quello che ha concorso a  formare
          il reddito in precedenti esercizi, nonche' la  sopravvenuta
          insussistenza di spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o  di
          passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 
              2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma  1
          dell'art. 86 vengono conseguite per ammontare  superiore  a
          quello che ha concorso a formare il reddito  in  precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          del comma 4 del detto articolo. 
              3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
              a) le indennita' conseguite a titolo  di  risarcimento,
          anche in forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli
          considerati alla lettera f) del comma 1 dell'art. 85 e alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 86; 
              b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
          di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
          alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85 e quelli  per
          l'acquisto di  beni  ammortizzabili  indipendentemente  dal
          tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono  a
          formare  il  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono   stati
          incassati o in quote costanti nell'esercizio  in  cui  sono
          stati incassati e nei successivi ma non  oltre  il  quarto.
          Sono   fatte   salve   le   agevolazioni   connesse    alla
          realizzazione  di  investimenti  produttivi  concesse   nei
          territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          nonche' quelle concesse ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  per  la  decorrenza   prevista   al   momento   della
          concessione delle stesse. Non si considerano  contributi  o
          liberalita' i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato,  dalle
          Regioni e  dalle  Province  autonome  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed  ordinaria
          di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati, e agli enti aventi le stesse finalita'  sociali
          dei predetti Istituti, istituiti nella  forma  di  societa'
          che rispondono ai requisiti della legislazione  dell'Unione
          europea in materia di "in  house  providing"  e  che  siano
          costituiti e operanti  alla  data  del  31  dicembre  2013,
          nonche'  quelli  erogati  alle   cooperative   edilizie   a
          proprieta' indivisa e di  abitazione  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          di  immobili  destinati  all'assegnazione  in  godimento  o
          locazione. 
              3-bis.  Non  costituiscono  sopravvenienze  attive,  in
          quanto  escluse,  i  contributi  percepiti  a   titolo   di
          liberalita'  dai   soggetti   sottoposti   alle   procedure
          concorsuali previste dal Regio decreto 16  marzo  1942,  n.
          267, dal decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  dal
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  ovvero
          alle procedure di crisi di  cui  all'art.  20  del  decreto
          legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,   nonche'   alla
          procedura di amministrazione straordinaria di cui  all'art.
          70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385,  ad  esclusione  di  quelli  provenienti  da  societa'
          controllate  dall'impresa  o   controllate   dalla   stessa
          societa'  che  controlla  l'impresa.  Le  disposizioni  del
          precedente  periodo  si  applicano  anche   ai   contributi
          percepiti nei ventiquattro mesi  successivi  alla  chiusura
          delle predette procedure. 
              4.  Non  si   considerano   sopravvenienze   attive   i
          versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
          conto capitale alle societa' e agli enti  di  cui  all'art.
          73, comma 1, lettere a) e b),  dai  propri  soci,  ne'  gli
          apporti effettuati dai  possessori  di  strumenti  similari
          alle azioni. 
              4-bis. La rinuncia dei soci  ai  crediti  si  considera
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  il  relativo
          valore fiscale. A tal fine,  il  socio,  con  dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
          valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
          del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di  operazioni
          di conversione del credito in partecipazioni  si  applicano
          le disposizioni dei periodi precedenti e il valore  fiscale
          delle medesime partecipazioni viene assunto in  un  importo
          pari al valore fiscale del credito oggetto di  conversione,
          al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
          per il creditore per effetto della conversione stessa. 
              4-ter. Non  si  considerano,  altresi',  sopravvenienze
          attive le riduzioni dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di
          concordato fallimentare  o  preventivo  liquidatorio  o  di
          procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
          con i quali esiste un adeguato scambio di  informazioni,  o
          per effetto della partecipazione  delle  perdite  da  parte
          dell'associato in partecipazione. In caso di concordato  di
          risanamento, di  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato  ai  sensi
          dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16
          marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o
          di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione  dei
          debiti dell'impresa non costituisce  sopravvenienza  attiva
          per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo,
          di  cui  all'art.   84,   senza   considerare   il   limite
          dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri
          finanziari assimilati di cui al comma 4  dell'art.  96.  Ai
          fini  del  presente  comma  rilevano   anche   le   perdite
          trasferite al consolidato nazionale di cui all'art.  117  e
          non ancora utilizzate. Le disposizioni del  presente  comma
          si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis. 
              5. In caso  di  cessione  del  contratto  di  locazione
          finanziaria  il  valore  normale   del   bene   costituisce
          sopravvenienza attiva.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1. - 4. (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».