Art. 15 
 
Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e  passivita'  di
  un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte 
 
  1. La cessione di  diritti,  attivita'  e  passivita'  di  un  ente
sottoposto a risoluzione a un (( ente-ponte, )) di  cui  all'articolo
43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze  ai  fini
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive.  I  beni  ricevuti  dall'ente-ponte  sono
valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali  riconosciuti
in capo all'ente cedente. 
  2. Dalla data in cui ha effetto la cessione  l'ente-ponte  subentra
nella posizione dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  in  ordine  ai
diritti, attivita' o  passivita'  oggetto  di  cessione,  incluse  la
deduzione  o  la  tassazione  dei  componenti  di  reddito  dell'ente
sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora
dedotti o tassati dallo stesso alla  data  della  cessione,  e  nelle
deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di
altre  attivita'  immateriali  esercitate  dall'ente   sottoposto   a
risoluzione. Le perdite  di  cui  all'articolo  84  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  dell'ente
sottoposto a risoluzione sono  portate  in  diminuzione  del  reddito
dell' (( ente-ponte. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'art.  43
          del  decreto  legislativo  16   novembre   2015,   n.   180
          (Attuazione  della  direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
          un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
          e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010
          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio): 
              «Art. 43. Cessione. 
              1.  La  cessione,  in  una  o  piu'  soluzioni,  a   un
          ente-ponte ha ad oggetto: 
              a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse  da
          uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; 
              b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche
          individuabili in blocco, di uno o piu'  enti  sottoposti  a
          risoluzione, o parte di essi. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  84  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              «Art. 84. Riporto delle perdite. 
              1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata  con
          le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
          puo'  essere  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
          periodi  d'imposta  successivi  in  misura  non   superiore
          all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
          essi e per l'intero importo  che  trova  capienza  in  tale
          ammontare. Per i soggetti che fruiscono  di  un  regime  di
          esenzione  dell'utile  la  perdita   e'   riportabile   per
          l'ammontare che eccede l'utile che  non  ha  concorso  alla
          formazione  del  reddito  negli  esercizi  precedenti.   La
          perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti  dall'imposta
          diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro
          ammontare che eccede i componenti negativi non  dedotti  ai
          sensi dell'art.  109,  comma  5.  Detta  differenza  potra'
          tuttavia  essere  computata  in  diminuzione  del   reddito
          complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente  al
          reddito imponibile risulti compensata da eventuali  crediti
          di imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto,
          versamenti in acconto, e dalle eccedenze  di  cui  all'art.
          80. 
              2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi   tre   periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
              3. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione non si applica qualora: 
              a); 
              b) le partecipazioni siano relative a societa' che  nel
          biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
          numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e  per
          le  quali  dal  conto  economico   relativo   all'esercizio
          precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
          di ricavi e proventi dell'attivita'  caratteristica,  e  un
          ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
          e relativi contributi, di  cui  all'art.  2425  del  codice
          civile, superiore al 40  per  cento  di  quello  risultante
          dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. 
              Al fine di disapplicare le  disposizioni  del  presente
          comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
          dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,
          recante lo Statuto dei diritti del contribuente.».