Art. 16 
 
Modifica  alla  disciplina  fiscale  dei  trasferimenti   immobiliari
                 nell'ambito di vendite giudiziarie 
 
  1. Gli atti  e  i  provvedimenti  recanti  il  trasferimento  della
proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi, (( a favore di
soggetti che svolgono attivita'  d'impresa,  ))  nell'ambito  di  una
procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui  al  libro
III, titolo II, capo IV, del codice di procedura  civile,  ovvero  di
una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267,  sono  assoggettati  alle  imposte  di  registro,
ipotecaria e catastale nella misura fissa  di  200  euro  ciascuna  a
condizione che l'acquirente dichiari che  intende  trasferirli  entro
due anni. 
  2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento  entro  il
biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale  sono  dovute
nella misura ordinaria e si applica una sanzione  amministrativa  del
30 per cento oltre agli interessi di mora  di  cui  all'articolo  55,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il  termine  per  il
recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte   dell'amministrazione
finanziaria. 
  (( 2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al  comma  1  emessi  a
favore  di  soggetti  che  non  svolgono  attivita'  d'impresa   sono
assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e  catastale  nella
misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in  capo  all'acquirente
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986,  n.131.  In  caso  di  dichiarazione
mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita  nel  quinquiennio
dalla data dell'atto, si applicano  le  disposizioni  indicate  nella
predetta nota. )) 
  3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti
emessi dalla data di entrata in vigore del  presente  ((  decreto  ))
fino al 31 dicembre 2016. 
  4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati  in  220
milioni di euro per l'anno 2016. 
  5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come (( modificato )) dal decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
le parole: «2.100 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2.320 milioni di euro». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il libro  III,  titolo  II,  capo  IV,  del  codice  di
          procedura civile  recante  «Delle  azioni  a  difesa  della
          proprieta'» comprende gli articoli da 948 a 951. 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  107  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
              «Art. 107. Modalita' delle vendite. 
              Le vendite e gli altri atti di  liquidazione  posti  in
          essere in esecuzione del  programma  di  liquidazione  sono
          effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche
          avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di  stime
          effettuate, salvo il caso di beni  di  modesto  valore,  da
          parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme
          di pubblicita', la massima  informazione  e  partecipazione
          degli interessati. Le vendite e gli  atti  di  liquidazione
          possono prevedere che il versamento del prezzo abbia  luogo
          ratealmente;  si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni di cui agli articoli 569, terzo  comma,  terzo
          periodo, 574, primo comma, secondo  periodo  e  587,  primo
          comma, secondo periodo, del codice di procedura civile." In
          ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione  e
          partecipazione degli interessati, il curatore  effettua  la
          pubblicita' prevista dall'art. 490, primo comma, del codice
          di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio
          della procedura competitiva. 
              Il   curatore   puo'   prevedere   nel   programma   di
          liquidazione che le vendite dei  beni  mobili,  immobili  e
          mobili registrati vengano effettuate dal  giudice  delegato
          secondo le disposizioni del codice di procedura  civile  in
          quanto compatibili. 
              Per i beni immobili  e  gli  altri  beni  iscritti  nei
          pubblici registri, prima del completamento delle operazioni
          di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte
          del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque
          muniti di privilegio. 
              Il curatore puo' sospendere  la  vendita  ove  pervenga
          offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo
          non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. 
              Degli esiti delle procedure,  il  curatore  informa  il
          giudice delegato ed il comitato dei creditori,  depositando
          in cancelleria la relativa documentazione. 
              Se  alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento  sono
          pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi;
          in tale caso si applicano le  disposizione  del  codice  di
          procedura civile; altrimenti su  istanza  del  curatore  il
          giudice   dell'esecuzione    dichiara    l'improcedibilita'
          dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51. 
              Con  regolamento  del  Ministro  della  giustizia,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,   sono   stabiliti   requisiti   di
          onorabilita' e professionalita' dei soggetti  specializzati
          e degli  operatori  esperti  dei  quali  il  curatore  puo'
          avvalersi ai sensi del primo  comma,  nonche'  i  mezzi  di
          pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'art.  55
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131 (Approvazione del  Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro): 
              «Art. 55. Riscossione dell'imposta successivamente alla
          registrazione. 
              1. - 3. (Omissis). 
              4.  Per  gli  interessi  di  mora   si   applicano   le
          disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29,  28  marzo
          1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.». 
              Si riporta il testo vigente della nota II-bis dell'art.
          1 della tariffa del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 131 del 1986: 
              «Tariffa 
              Parte prima 
              Atti soggetti a registrazione in termine fisso 
              Articolo 1 
              1. (Omissis) 
              Note: 
              I) (Omissis) 
              II) (Omissis) 
              II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota  del
          2 per cento gli atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della
          proprieta' di case di abitazione non di lusso e  agli  atti
          traslativi   o   costitutivi   della    nuda    proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: 
              a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
          in cui l'acquirente ha o  stabilisca  entro  diciotto  mesi
          dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
          in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero,  se
          trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in  quello  in
          cui ha sede o  esercita  l'attivita'  il  soggetto  da  cui
          dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia  cittadino
          italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato
          come prima casa sul territorio italiano . La  dichiarazione
          di voler stabilire la residenza nel comune ove  e'  ubicato
          l'immobile  acquistato  deve  essere  resa,   a   pena   di
          decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; 
              b) che nell'atto di acquisto l'acquirente  dichiari  di
          non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
          dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e  abitazione  di
          altra casa di abitazione nel territorio del comune  in  cui
          e' situato l'immobile da acquistare; 
              c) che nell'atto di acquisto l'acquirente  dichiari  di
          non essere titolare, neppure per quote, anche in regime  di
          comunione legale  su  tutto  il  territorio  nazionale  dei
          diritti di proprieta', usufrutto, uso,  abitazione  e  nuda
          proprieta' su altra casa  di  abitazione  acquistata  dallo
          stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
          presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della  legge  22
          aprile  1982,  n.  168,  all'art.  2  del  decreto-legge  7
          febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art.  3,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi  2  e  3,
          dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n.
          237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del
          decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e
          3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1,
          commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre  1992,  n.  455,
          all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993,  n.
          16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          1993, n. 75, e all'art.  16  del  decreto-legge  22  maggio
          1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 243. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma  958  dell'art.  1  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  come  modificato  dal
          decreto-legge 4 dicembre  2015,  n.  191,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio  2016,   n.   13
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «958. Le maggiori entrate  per  l'anno  2016  derivanti
          dalla  proroga  di  termini  prevista   dall'art.   2   del
          decreto-legge 30 settembre 2015, n.  153,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187,  sono
          quantificate nell'importo di 2.320 milioni di euro.».