(( Art. 17 bis 
 
Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
  n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e  al  calcolo  degli
  interessi 
 
  1.  Al  comma  2  dell'articolo  120  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n.385, le lettere  a)  e  b)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
  «a) nei rapporti di conto corrente o  di  conto  di  pagamento  sia
assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel
conteggio degli interessi sia debitori sia  creditori,  comunque  non
inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il  31  dicembre
di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono
dovuti; 
  b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi  a
finanziamenti a valere su carte  di  credito,  non  possono  produrre
interessi  ulteriori,  salvo  quelli  di  mora,  e   sono   calcolati
esclusivamente sulla sorte  capitale;  per  le  aperture  di  credito
regolate  in  conto  corrente  e  in  conto  di  pagamento,  per  gli
sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il  limite
del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e
divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in  cui
sono maturati; nel caso di  chiusura  definitiva  del  rapporto,  gli
interessi  sono  immediatamente  esigibili;  2)   il   cliente   puo'
autorizzare, anche preventivamente, l'addebito  degli  interessi  sul
conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la
somma addebitata e' considerata sorte capitale;  l'autorizzazione  e'
revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia  avuto
luogo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  120  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 120. Decorrenza  delle  valute  e  calcolo  degli
          interessi. 
              01. - 1-bis (Omissis). 
              2. Il  CICR  stabilisce  modalita'  e  criteri  per  la
          produzione di interessi nelle operazioni  poste  in  essere
          nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in  ogni
          caso che: 
              a) nei  rapporti  di  conto  corrente  o  di  conto  di
          pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la
          stessa  periodicita'  nel  conteggio  degli  interessi  sia
          debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un  anno;
          gli interessi sono conteggiati il 31  dicembre  di  ciascun
          anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui  sono
          dovuti; 
              b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli
          relativi a finanziamenti a valere su carte di credito,  non
          possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora,
          e sono calcolati esclusivamente sulla sorte  capitale;  per
          le aperture di credito regolate  in  conto  corrente  e  in
          conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in  assenza
          di affidamento ovvero oltre il  limite  del  fido:  1)  gli
          interessi  debitori  sono  conteggiati  al  31  dicembre  e
          divengono esigibili il  1°  marzo  dell'anno  successivo  a
          quello  in  cui  sono  maturati;  nel  caso   di   chiusura
          definitiva del rapporto, gli interessi sono  immediatamente
          esigibili;  2)   il   cliente   puo'   autorizzare,   anche
          preventivamente, l'addebito degli interessi  sul  conto  al
          momento in cui questi divengono esigibili; in  questo  caso
          la  somma  addebitata  e'   considerata   sorte   capitale;
          l'autorizzazione e' revocabile  in  ogni  momento,  purche'
          prima che l'addebito abbia avuto luogo. 
              3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni
          circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi
          di  esecuzione,  data  valuta  e  disponibilita'  di  fondi
          previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto  legislativo
          27 gennaio 2010, n. 11.».