(( Art. 17 ter 
 
                           Assegni bancari 
 
  1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio  decreto
21 dicembre 1933, n. 1736, e' sostituito dal seguente: 
  «3)  con  dichiarazione  della  Banca  d'Italia  richiesta  da   un
banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da  essa  gestiti;».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del primo comma  dell'art.  45  del
          regio decreto  21  dicembre  1933,  n.  1736  (Disposizioni
          sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e  su  alcuni
          titoli speciali dell'Istituto di emissione,  del  Banco  di
          Napoli e del  Banco  di  Sicilia),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 45. Regolamento. 
              Il portatore  puo'  esercitare  il  regresso  contro  i
          giranti, il traente e gli  altri  obbligati,  se  l'assegno
          bancario, presentato in tempo utile, non e' pagato, purche'
          il rifiuto del pagamento sia constatato: 
              1) con atto autentico (protesto), oppure 
              2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno
          bancario con l'indicazione del luogo  e  del  giorno  della
          presentazione, oppure 
              3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta  da
          un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa
          gestiti. 
              (Omissis).».