(( Art. 17 ter Assegni bancari 1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e' sostituito dal seguente: «3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti;». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del primo comma dell'art. 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), come modificato dalla presente legge: «Art. 45. Regolamento. Il portatore puo' esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non e' pagato, purche' il rifiuto del pagamento sia constatato: 1) con atto autentico (protesto), oppure 2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure 3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti. (Omissis).».