(( Art. 17 quinquies 
 
                   Strumenti bancari di pagamento 
 
  1. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli
in contanti o tramite conto corrente postale,  l'effetto  liberatorio
del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione
avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  202  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
              «Art. 202. Pagamento in misura ridotta. 
              1. Per le violazioni per le quali  il  presente  codice
          stabilisce una sanzione  amministrativa  pecuniaria,  ferma
          restando   l'applicazione    delle    eventuali    sanzioni
          accessorie, il trasgressore  e'  ammesso  a  pagare,  entro
          sessanta giorni dalla contestazione o dalla  notificazione,
          una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.  Tale
          somma e' ridotta del  30  per  cento  se  il  pagamento  e'
          effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o  dalla
          notificazione. La riduzione di cui  al  periodo  precedente
          non si applica alle violazioni del presente codice per  cui
          e' prevista  la  sanzione  accessoria  della  confisca  del
          veicolo, ai sensi del comma 3 dell'art. 210, e la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida. 
              (Omissis).».