Art. 2 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  introdotti  ((  dal
presente decreto, )) la comunicazione  di  cui  all'articolo  37-ter,
comma 1, e' inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in
vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo  37-bis,  ((
commi 7 e 7-bis, )) del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385. Il contratto  e'  concluso  entro  90  giorni  dall'accertamento
previsto dall'articolo 37-ter, comma 2, del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. Non si applicano  alle  modifiche  statutarie
propedeutiche  e  necessarie  all'assunzione  del  ruolo   di   banca
capogruppo e a quelle  delle  societa'  contraenti  l'articolo  2437,
primo comma, lettere a)  e  g),  ne'  l'articolo  2497-quater,  primo
comma, lettera c), del codice civile. 
  2. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro  delle  imprese  di
cui al comma  4  dell'articolo  37-ter  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  una  banca  di  credito  cooperativo  puo'
chiedere di aderire a un gruppo  costituito  ai  sensi  dell'articolo
37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti  originari.
L'organo  amministrativo  della  capogruppo,  sentito   l'organo   di
controllo, comunica alla richiedente la deliberazione  assunta  entro
30 giorni dal ricevimento della  domanda  di  adesione.  In  caso  di
mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha  per  accolta.
In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-bis,  comma  3,  lettera
d), poste a base della delibera,  sono  comunicate  dalla  capogruppo
alla   banca   richiedente   e   alla   Banca   d'Italia   ai    fini
dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo  37-bis,  comma  5,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nei  casi  di  cui  al
presente comma,  la  richiesta  di  adesione  a  un  gruppo  bancario
cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo
abbia in precedenza fatto parte  di  un  accordo  di  responsabilita'
contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed,  in  particolare,
garantisca la loro liquidita' e solvibilita'. 
  3. Le banche  di  credito  cooperativo  autorizzate  alla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni emanate ai  sensi  dell'articolo
37-bis, (( commi 7 e 7-bis, )) del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, che non aderiscono a un  gruppo  bancario  cooperativo,
assumono le  deliberazioni  previste  dall'articolo  36  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dall'articolo
1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione  entro
il termine indicato ai commi 1 e 2 (( del presente articolo. )) Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 150-bis,  comma  5,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal  presente
decreto. 
  (( 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis,  comma
5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la  devoluzione
non si produce per  le  banche  di  credito  cooperativo  che,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente   decreto,   presentino   istanza,   anche
congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, di conferimento delle rispettive aziende
bancarie  ad  una  medesima  societa'  per  azioni,  anche  di  nuova
costituzione,  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'   bancaria,
purche' la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno  una
delle banche istanti, possieda, alla data del 31  dicembre  2015,  un
patrimonio  netto  superiore  a  duecento  milioni  di   euro,   come
risultante dal bilancio riferito a tale  data,  su  cui  il  revisore
contabile ha espresso un giudizio senza rilievi. 
  3-ter. All'atto del conferimento, la banca di  credito  cooperativo
conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari  al  20  per
cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come  risultante  dal
bilancio riferito a tale  data,  su  cui  il  revisore  contabile  ha
espresso un giudizio senza rilievi. 
  3-quater.  A  seguito  del  conferimento,  la  banca   di   credito
cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto
del versamento di cui al comma 3-ter,  modifica  il  proprio  oggetto
sociale  per  escludere  l'esercizio  dell'attivita'  bancaria  e  si
obbliga a mantenere le clausole  mutualistiche  di  cui  all'articolo
2514 del  codice  civile,  nonche'  ad  assicurare  ai  soci  servizi
funzionali al mantenimento del rapporto con la  societa'  per  azioni
conferitaria, di formazione e informazione sui temi del  risparmio  e
di promozione di programmi di  assistenza.  Non  spetta  ai  soci  il
diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma,  lettera
a), del  codice  civile.  In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi
previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il  patrimonio
della conferente o, a  seconda  dei  casi,  della  banca  di  credito
cooperativo e' devoluto ai sensi  dell'articolo  17  della  legge  23
dicembre  2000,  n.  388.  In  caso  di  mancato  ottenimento   delle
autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine indicato  dal
comma 1, la banca di credito cooperativo puo' chiedere  l'adesione  a
un gruppo cooperativo gia'  costituito  entro  i  successivi  novanta
giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3. )) 
  4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca
d'Italia   assume   le   iniziative   necessarie   per   la    revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria. 
  5. Le banche  di  credito  cooperativo  autorizzate  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto
dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  2437  e
          2497-quater del codice civile: 
              «Art. 2437. Diritto di recesso. 
              Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro
          azioni, i soci che non hanno  concorso  alle  deliberazioni
          riguardanti: 
              a) la modifica  della  clausola  dell'oggetto  sociale,
          quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
          della societa'; 
              b) la trasformazione della societa'; 
              c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 
              d) la revoca dello stato di liquidazione; 
              e) l'eliminazione  di  una  o  piu'  cause  di  recesso
          previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; 
              f) la modifica dei criteri di determinazione del valore
          dell'azione in caso di recesso; 
              g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti
          di voto o di partecipazione. 
              Salvo  che  lo  statuto  disponga  diversamente,  hanno
          diritto  di  recedere  i  soci  che  non   hanno   concorso
          all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 
              a) la proroga del termine; 
              b)  l'introduzione  o  la  rimozione  di  vincoli  alla
          circolazione dei titoli azionari. 
              Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le
          azioni non sono quotate  in  un  mercato  regolamentato  il
          socio puo' recedere con il preavviso di almeno  centottanta
          giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore,  non
          superiore ad un anno. 
              Lo statuto delle societa'  che  non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio  puo'  prevedere  ulteriori
          cause di recesso. 
              Restano  salve  le  disposizioni  dettate  in  tema  di
          recesso per le societa' soggette ad attivita' di  direzione
          e coordinamento. 
              E' nullo ogni patto volto ad escludere o  rendere  piu'
          gravoso l'esercizio del diritto di  recesso  nelle  ipotesi
          previste dal primo comma del presente articolo.». 
              «Art. 2497-quater. Diritto di recesso. 
              Il socio di societa' soggetta ad attivita' di direzione
          e coordinamento puo' recedere: 
              a) quando la societa' o l'ente che  esercita  attivita'
          di   direzione   e   coordinamento   ha   deliberato    una
          trasformazione che  implica  il  mutamento  del  suo  scopo
          sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo  oggetto
          sociale consentendo l'esercizio di attivita'  che  alterino
          in modo sensibile e  diretto  le  condizioni  economiche  e
          patrimoniali  della  societa'  soggetta  ad  attivita'   di
          direzione e coordinamento; 
              b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con
          decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita'  di
          direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497;  in  tal
          caso il diritto di recesso puo' essere esercitato  soltanto
          per l'intera partecipazione del socio; 
              c) all'inizio  ed  alla  cessazione  dell'attivita'  di
          direzione e coordinamento, quando  non  si  tratta  di  una
          societa' con azioni quotate in mercati regolamentati  e  ne
          deriva   un'alterazione   delle   condizioni   di   rischio
          dell'investimento e non venga promossa un'offerta  pubblica
          di acquisto. 
              Si  applicano,  a  seconda  dei  casi  ed   in   quanto
          compatibili, le disposizioni previste  per  il  diritto  di
          recesso del socio nella societa' per azioni o in  quella  a
          responsabilita' limitata.». 
              Il testo modificato dell'art.  36  del  citato  decreto
          legislativo  n.  385  del  1993  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1. 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  58  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 58. Cessione di rapporti giuridici. 
              1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a
          banche di aziende, di rami d'azienda, di  beni  e  rapporti
          giuridici individuabili in blocco.  Le  istruzioni  possono
          prevedere che le operazioni  di  maggiore  rilevanza  siano
          sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 
              2.  La  banca  cessionaria  da'  notizia  dell'avvenuta
          cessione mediante iscrizione nel registro delle  imprese  e
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.  La   Banca   d'Italia   puo'   stabilire   forme
          integrative di pubblicita'. 
              3. I privilegi e le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da
          chiunque  prestati  o  comunque  esistenti  a  favore   del
          cedente, nonche'  le  trascrizioni  nei  pubblici  registri
          degli atti  di  acquisto  dei  beni  oggetto  di  locazione
          finanziaria compresi  nella  cessione  conservano  la  loro
          validita' e il loro grado a favore del  cessionario,  senza
          bisogno  di  alcuna  formalita'  o   annotazione.   Restano
          altresi'  applicabili  le  discipline  speciali,  anche  di
          carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 
              4. Nei confronti dei debitori  ceduti  gli  adempimenti
          pubblicitari previsti dal comma  2  producono  gli  effetti
          indicati dall'art. 1264 del codice civile. 
              5. I creditori ceduti hanno facolta',  entro  tre  mesi
          dagli adempimenti pubblicitari previsti  dal  comma  2,  di
          esigere dal cedente o dal cessionario  l'adempimento  delle
          obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il  termine  di
          tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. 
              6. Coloro che sono parte dei contratti  ceduti  possono
          recedere dal contratto entro  tre  mesi  dagli  adempimenti
          pubblicitari previsti dal comma 2 se  sussiste  una  giusta
          causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle cessioni in favore dei soggetti,  diversi  dalle
          banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata  ai
          sensi  degli  articoli  65  e  109  e   in   favore   degli
          intermediari finanziari previsti dall'art. 106.». 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 2514  del  codice
          civile: 
              «Art. 2514. Requisiti delle  cooperative  a  mutualita'
          prevalente 
              Le cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere
          nei propri statuti: 
              a) il divieto di  distribuire  i  dividendi  in  misura
          superiore   all'interesse   massimo   dei   buoni   postali
          fruttiferi, aumentato di due  punti  e  mezzo  rispetto  al
          capitale effettivamente versato; 
              b) il divieto di remunerare  gli  strumenti  finanziari
          offerti in sottoscrizione ai  soci  cooperatori  in  misura
          superiore a due punti rispetto al limite  massimo  previsto
          per i dividendi; 
              c) il divieto di distribuire  le  riserve  fra  i  soci
          cooperatori; 
              d) l'obbligo di devoluzione, in  caso  di  scioglimento
          della societa',  dell'intero  patrimonio  sociale,  dedotto
          soltanto il capitale sociale e  i  dividendi  eventualmente
          maturati, ai fondi mutualistici  per  la  promozione  e  lo
          sviluppo della cooperazione. 
              Le   cooperative   deliberano   l'introduzione   e   la
          soppressione delle clausole di cui al comma precedente  con
          le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.». 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2001): 
              «Art.       17.        Interpretazione        autentica
          sull'inderogabilita' delle clausole mutualistiche da  parte
          delle societa' cooperative e loro consorzi. 
              1. Le disposizioni  di  cui  all'art.  26  del  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  14  dicembre
          1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
          aprile 1951, n. 302, all'art. 14 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'art.  11,
          comma  5,  della  legge  31  gennaio  1992,   n.   59,   si
          interpretano nel senso che  la  soppressione  da  parte  di
          societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di  cui
          al  predetto  art.  26  comporta  comunque  per  le  stesse
          l'obbligo di devolvere il patrimonio  effettivo  in  essere
          alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e
          rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai  fondi
          mutualistici di cui al citato art. 11, comma 5. Allo stesso
          obbligo  si   intendono   soggette   le   stesse   societa'
          cooperative e loro  consorzi  nei  casi  di  fusione  e  di
          trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in
          enti diversi dalle  cooperative  per  le  quali  vigono  le
          clausole di cui al citato  art.  26,  nonche'  in  caso  di
          decadenza dai benefici fiscali.». 
              Il testo del comma 1 dell'art. 34  del  citato  decreto
          legislativo  n.  385  del  1993  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1.