Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  per  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'  autorizzato
a  concedere  la  garanzia  dello  Stato  sulle   passivita'   emesse
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo  1
della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da  parte
di banche (( e di intermediari finanziari iscritti  all'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
di seguito denominati «societa' cedenti», )) aventi  sede  legale  in
Italia  di  crediti  pecuniari,  compresi  i  crediti  derivanti   da
contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto  dei
criteri e condizioni indicati nel presente Capo. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  con  proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo  di
ulteriori  diciotto  mesi,  previa  approvazione   da   parte   della
Commissione europea. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di
concessione della garanzia dello Stato di cui  al  comma  1,  nomina,
previa  approvazione  di  quest'ultima,   un   soggetto   qualificato
indipendente per il monitoraggio della conformita' del rilascio della
garanzia a quanto previsto nel presente capo  e  ((  nella  decisione
della Commissione europea. )) Ai  relativi  oneri  si  provvede,  nel
limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016  al
2019, a valere sulle  risorse  della  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 12. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo  del  comma  1-bis  dell'art.  33  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993 e' riportato nelle Note
          all'art. 1. 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge  30
          aprile 1999, n. 130 (Disposizioni  sulla  cartolarizzazione
          dei crediti): 
              «Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni. 
              1. La presente legge  si  applica  alle  operazioni  di
          cartolarizzazione realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso di crediti pecuniari,  sia  esistenti  sia  futuri,
          individuabili in blocco se si tratta di una  pluralita'  di
          crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: 
              a) il cessionario sia una societa'  prevista  dall'art.
          3; 
              b) le somme corrisposte dal  debitore  o  dai  debitori
          ceduti siano destinate in  via  esclusiva,  dalla  societa'
          cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
          titoli emessi,  dalla  stessa  o  da  altra  societa',  per
          finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
          dei costi dell'operazione. 
              1-bis. La  presente  legge  si  applica  altresi'  alle
          operazioni  di  cartolarizzazione  realizzate  mediante  la
          sottoscrizione  o  l'acquisto  di  obbligazioni  e   titoli
          similari  ovvero  cambiali  finanziarie,  esclusi  comunque
          titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli  ibridi
          e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli.
          Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o
          acquisto di  titoli,  i  richiami  ai  debitori  ceduti  si
          intendono riferiti alla societa' emittente i titoli. 
              1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art.
          3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti
          diversi dalle persone fisiche e  dalle  microimprese,  come
          definite  dall'art.  2,  paragrafo  1,  dell'allegato  alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea,  del
          6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
              a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati  da
          una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario  iscritto
          nell'albo di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali
          possono svolgere altresi' i compiti  indicati  all'art.  2,
          comma 3, lettera c); 
              b)  i  titoli  emessi  dalle  stesse   per   finanziare
          l'erogazione   dei   finanziamenti   siano   destinati   ad
          investitori qualificati come definiti  ai  sensi  dell'art.
          100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
              c) la banca o l'intermediario finanziario di  cui  alla
          lettera a) trattenga un significativo  interesse  economico
          nell'operazione, nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite
          dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. 
              2. Nella presente legge si  intende  per  "testo  unico
          bancario" il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          e successive modificazioni, recante il  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia.». 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  106  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 106. Albo degli intermediari finanziari. 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
              a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
              b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 18, comma 3,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
              c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.».