Art. 4 
 
         Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  30
aprile 1999, n. 130, le operazioni di (( cartolarizzazione )) di  cui
al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche: 
  a) i crediti oggetto di  cessione  sono  trasferiti  alla  societa'
cessionaria per un importo non superiore al loro (( valore  contabile
netto alla data della  cessione  ))  (valore  lordo  al  netto  delle
rettifiche); 
  b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di  titoli
(i «Titoli») di almeno due classi diverse, in ragione  del  grado  di
subordinazione nell'assorbimento delle perdite; 
  c)  la  classe  di  Titoli  maggiormente  subordinata,   denominata
«junior», non ha diritto a ricevere  il  rimborso  del  capitale,  il
pagamento degli interessi o altra  forma  di  remunerazione  fino  al
completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi; 
  d) possono essere emesse una o piu' classi  di  Titoli,  denominate
«mezzanine», che, con riguardo alla corresponsione  degli  interessi,
sono postergate  alla  corresponsione  degli  interessi  dovuti  alla
classe di Titoli denominata «senior» e (( possono essere antergate ))
al rimborso del capitale dei Titoli senior; 
  e) puo' essere  prevista  la  stipula  di  contratti  di  copertura
finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il  rischio
derivante  da  asimmetrie  fra  i  tassi  d'interesse  applicati   su
attivita' e passivita'; 
  f) puo' essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali
disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e  dai  recuperi
effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e  i  fondi
necessari  per  pagare  gli  interessi  sui  Titoli  ((  senior,   ))
l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente  a
mantenere il livello minimo di flessibilita' finanziaria coerente con
il merito di credito dei Titoli senior. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  2  della  citata
          legge n. 130 del 1999: 
              «Art. 2. Programma dell'operazione. 
              1. I titoli di cui all'art. 1 sono strumenti finanziari
          e agli stessi si  applicano  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria. 
              2. La societa' cessionaria o la  societa'  emittente  i
          titoli, se diversa dalla societa'  cessionaria,  redige  il
          prospetto informativo. 
              3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione    siano    offerti    ad     investitori
          professionali,  il  prospetto   informativo   contiene   le
          seguenti indicazioni: 
              a) il soggetto cedente,  la  societa'  cessionaria,  le
          caratteristiche  dell'operazione,  con  riguardo   sia   ai
          crediti sia ai titoli emessi per finanziarla; 
              b) i soggetti incaricati di curare  l'emissione  ed  il
          collocamento dei titoli; 
              c) i soggetti incaricati della riscossione dei  crediti
          ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento; 
              d) le condizioni in presenza delle quali,  a  vantaggio
          dei portatori  dei  titoli,  e'  consentita  alla  societa'
          cessionaria la cessione dei crediti acquistati; 
              e) le condizioni in presenza delle  quali  la  societa'
          cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
          i fondi derivanti dalla gestione  dei  crediti  ceduti  non
          immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
          derivanti dai titoli; 
              f)  le  eventuali  operazioni  finanziarie   accessorie
          stipulate   per   il   buon   fine    dell'operazione    di
          cartolarizzazione; 
              g) il contenuto minimo essenziale dei titoli  emessi  e
          l'indicazione delle  forme  di  pubblicita'  del  prospetto
          informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
          parte dei portatori dei titoli; 
              h) i costi dell'operazione e le condizioni  alle  quali
          la  societa'  cessionaria   puo'   detrarli   dalle   somme
          corrisposte dal debitore o  dai  debitori  ceduti,  nonche'
          l'indicazione degli utili  previsti  dall'operazione  e  il
          percettore; 
              i) gli eventuali  rapporti  di  partecipazione  tra  il
          soggetto cedente e la societa' cessionaria. 
              4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione  siano   offerti   ad   investitori   non
          professionali, l'operazione  deve  essere  sottoposta  alla
          valutazione del merito di credito  da  parte  di  operatori
          terzi. 
              4-bis.  Nel  caso  in  cui  i  titoli   oggetto   delle
          operazioni  di   cartolarizzazione   siano   destinati   ad
          investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del  decreto
          legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  i  titoli  possono
          essere sottoscritti anche da un unico investitore. 
              5. La Commissione nazionale per le societa' e la  borsa
          (CONSOB),  con  proprio  regolamento  da  pubblicare  nella
          Gazzetta   Ufficiale,    stabilisce    i    requisiti    di
          professionalita' e i criteri per assicurare  l'indipendenza
          degli operatori che svolgono la valutazione del  merito  di
          credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
          tra questi e i soggetti  che  a  vario  titolo  partecipano
          all'operazione,  anche  qualora  la  valutazione  non   sia
          obbligatoria. 
              6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c),  possono
          essere  svolti  da  banche  o  da  intermediari  finanziari
          iscritti  nell'albo  previsto  dall'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli  altri  soggetti
          che intendono prestare i  servizi  indicati  nel  comma  3,
          lettera  c),  chiedono  l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel
          comma 1 del medesimo articolo purche' possiedano i relativi
          requisiti. 
              6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano  che  le
          operazioni  siano  conformi  alla  legge  ed  al  prospetto
          informativo. 
              7. Il prospetto informativo  deve  essere,  a  semplice
          richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.».