Art. 4 Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di (( cartolarizzazione )) di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche: a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla societa' cessionaria per un importo non superiore al loro (( valore contabile netto alla data della cessione )) (valore lordo al netto delle rettifiche); b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i «Titoli») di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite; c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata «junior», non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi; d) possono essere emesse una o piu' classi di Titoli, denominate «mezzanine», che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata «senior» e (( possono essere antergate )) al rimborso del capitale dei Titoli senior; e) puo' essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attivita' e passivita'; f) puo' essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli (( senior, )) l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilita' finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior.
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della citata legge n. 130 del 1999: «Art. 2. Programma dell'operazione. 1. I titoli di cui all'art. 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 2. La societa' cessionaria o la societa' emittente i titoli, se diversa dalla societa' cessionaria, redige il prospetto informativo. 3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla; b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli; c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento; d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa' cessionaria la cessione dei crediti acquistati; e) le condizioni in presenza delle quali la societa' cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli; f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione; g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da parte dei portatori dei titoli; h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche' l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore; i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la societa' cessionaria. 4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi. 4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore. 5. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalita' e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria. 6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo purche' possiedano i relativi requisiti. 6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo. 7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.».