Art. 5 Rating 1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior puo' essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del (( regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, )) e anch'essa non puo' essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade. 2. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, puo', in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del (( regolamento (CE) n.)) 1060/2009. In questo caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, e proposta dalla (( societa' cedente, )) e' approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating e' a carico della (( societa' cedente )) o della societa' cessionaria. 3. La societa' cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli senior. (( 4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e' diverso dalla societa' cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della societa' cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI. ))
Riferimenti normativi Il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella GU L 302 del 17 novembre 2009, pagg. 1-31. Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato regolamento (CE) n. 1060/2009: «Art. 2. Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento si applica ai rating emessi dalle agenzie di rating del credito registrate nella Comunita' e che sono comunicati al pubblico o distribuiti previo abbonamento. 2. Il presente regolamento non si applica: a) ai rating privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento; b) ai "credit scores" (punteggio sull'affidabilita' creditizia), ai sistemi di "credit scoring" o valutazioni analoghe inerenti a obblighi derivanti dalle relazioni con i consumatori e i rapporti commerciali o industriali; c) ai rating prodotti dalle agenzie per il credito all'esportazione in conformita' del punto 1.3 della parte 1 dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE; o d) ai rating prodotti dalle banche centrali, e che: i) non sono pagati dall'entita' valutata; ii) non sono comunicati al pubblico; iii) sono emessi nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure che garantiscono l'integrita' e l'indipendenza adeguate dell'attivita' di rating secondo quanto previsto dal presente regolamento; e iv) non riguardano strumenti finanziari emessi dalle banche centrali dei rispettivi Stati membri. 3. Un'agenzia di rating del credito fa domanda di registrazione a norma del presente regolamento quale condizione per essere riconosciuta come agenzia esterna di valutazione del merito di credito ("ECAI") in conformita' della parte 2 dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE, a meno che non emetta esclusivamente i rating di cui al paragrafo 2. 4. Onde garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 2, lettera d), la Commissione puo' adottare, su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'art. 38, paragrafo 3, e in virtu' dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, una decisione in cui dichiari che una determinata banca centrale rientra nell'ambito applicativo di tale lettera, e che i rating di credito da essa emessi sono pertanto esentati dall'applicazione del presente regolamento. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet l'elenco delle banche centrali che rientrano nell'ambito applicativo del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.».