Art. 5 
 
                               Rating 
 
  1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior
devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato  da
una agenzia esterna di  valutazione  del  merito  di  credito  (ECAI)
accettata dalla Banca  Centrale  Europea  al  1°  gennaio  2016,  non
inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di
credito  investment  grade.  Qualora   ai   sensi   della   normativa
applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni  del  merito
di credito, la seconda valutazione sul medesimo  Titolo  senior  puo'
essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del ((  regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16
settembre 2009, )) e anch'essa non puo' essere  inferiore  all'ultimo
gradino della scala di valutazione del merito di  credito  investment
grade. 
  2. La valutazione del merito di  credito,  comunque  non  inferiore
all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito  di  credito
investment grade, puo', in alternativa, essere  privata  e  destinata
esclusivamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   da
intendersi  come  committente   ed   unico   destinatario   ai   fini
dell'articolo 2 del (( regolamento (CE)  n.))  1060/2009.  In  questo
caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle  accettate  dalla  Banca
Centrale Europea al 1° gennaio 2016, e  proposta  dalla  ((  societa'
cedente, )) e' approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating e' a  carico  della  ((
societa' cedente )) o della societa' cessionaria. 
  3. La societa' cessionaria si impegna a non  richiedere  la  revoca
del rating da parte delle ECAI coinvolte fino  al  completo  rimborso
del capitale dei Titoli senior. 
  (( 4. Il soggetto incaricato della riscossione dei  crediti  ceduti
e' diverso dalla societa' cedente e  non  appartiene  al  suo  stesso
gruppo.  L'eventuale  decisione  della  societa'  cessionaria  o  dei
portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve
determinare un peggioramento del rating del Titolo  senior  da  parte
dell'ECAI. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  16  settembre  2009,  relativo  alle
          agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini  del
          SEE) e' pubblicato nella GU L 302  del  17  novembre  2009,
          pagg. 1-31. 
              Si riporta il testo  vigente  dell'art.  2  del  citato
          regolamento (CE) n. 1060/2009: 
              «Art. 2. Ambito di applicazione. 
              1. Il presente regolamento si applica ai rating  emessi
          dalle  agenzie  di  rating  del  credito  registrate  nella
          Comunita' e che sono comunicati al pubblico  o  distribuiti
          previo abbonamento. 
              2. Il presente regolamento non si applica: 
              a) ai rating privati prodotti in seguito a  un  singolo
          ordine e forniti esclusivamente  alla  persona  che  li  ha
          commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico
          o alla distribuzione previo abbonamento; 
              b) ai  "credit  scores"  (punteggio  sull'affidabilita'
          creditizia), ai sistemi di "credit scoring"  o  valutazioni
          analoghe inerenti a obblighi derivanti dalle relazioni  con
          i consumatori e i rapporti commerciali o industriali; 
              c) ai rating prodotti  dalle  agenzie  per  il  credito
          all'esportazione in conformita' del punto 1.3 della parte 1
          dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE; o 
              d) ai rating prodotti dalle banche centrali, e che: 
              i) non sono pagati dall'entita' valutata; 
              ii) non sono comunicati al pubblico; 
              iii) sono emessi nel rispetto dei principi, delle norme
          e  delle  procedure   che   garantiscono   l'integrita'   e
          l'indipendenza adeguate dell'attivita'  di  rating  secondo
          quanto previsto dal presente regolamento; e 
              iv) non riguardano strumenti  finanziari  emessi  dalle
          banche centrali dei rispettivi Stati membri. 
              3. Un'agenzia di  rating  del  credito  fa  domanda  di
          registrazione  a  norma  del  presente  regolamento   quale
          condizione per essere riconosciuta come agenzia esterna  di
          valutazione del merito di credito ("ECAI")  in  conformita'
          della parte 2 dell'allegato VI della direttiva  2006/48/CE,
          a meno che non emetta esclusivamente i  rating  di  cui  al
          paragrafo 2. 
              4. Onde garantire l'applicazione uniforme del paragrafo
          2, lettera d), la Commissione puo' adottare,  su  richiesta
          di   uno   Stato   membro,   secondo   la   procedura    di
          regolamentazione di cui all'art.  38,  paragrafo  3,  e  in
          virtu' dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera  d),  del
          presente articolo, una decisione in cui  dichiari  che  una
          determinata banca centrale rientra nell'ambito  applicativo
          di tale lettera, e che i rating di credito da  essa  emessi
          sono  pertanto  esentati  dall'applicazione  del   presente
          regolamento. 
              La  Commissione  pubblica  sul  proprio  sito  Internet
          l'elenco delle banche centrali  che  rientrano  nell'ambito
          applicativo del  paragrafo  2,  lettera  d),  del  presente
          articolo.».