Art. 7 
 
                  Ordine di priorita' dei pagamenti 
 
  1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi  realizzati  in
relazione  al  portafoglio  dei  crediti  ceduti,  dai  contratti  di
copertura finanziaria stipulati  e  dagli  utilizzi  della  linea  di
credito, al netto delle somme trattenute dal ((  soggetto  incaricato
della riscossione dei crediti ceduti )) per la propria  attivita'  di
gestione secondo i termini convenuti  con  la  societa'  cessionaria,
sono (( impiegate, )) nel pagamento delle seguenti voci,  secondo  il
seguente ordine di priorita': 
  1) eventuali oneri fiscali; 
  2) somme dovute ai prestatori di servizi; 
  3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni
in  relazione  all'attivazione  della  linea  di   credito   di   cui
all'articolo 4, (( comma 1, )) lettera f); 
  4) pagamento delle somme dovute a fronte  della  concessione  della
garanzia dello Stato sui Titoli senior; 
  5) pagamento delle somme dovute alle controparti  di  contratti  di
copertura finanziaria; 
  6) pagamento delle somme dovute a titolo di  interessi  sui  Titoli
senior; 
  7) ripristino della disponibilita' della linea di credito,  qualora
utilizzata; 
  8) pagamento delle somme dovute a titolo di  interessi  sui  Titoli
mezzanine (se emessi); 
  9) rimborso  del  capitale  dei  Titoli  senior  fino  al  completo
rimborso degli stessi; 10) rimborso del capitale dei Titoli mezzanine
fino al completo rimborso degli stessi; 
  11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi  o  altra
forma di remunerazione sui Titoli junior. 
  (( 1-bis. Puo' essere previsto che i pagamenti di cui al  comma  1,
numeri  2)  e  5),  possano  essere  condizionati  a   obiettivi   di
performance nella riscossione o recupero in relazione al  portafoglio
di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di  determinate
condizioni, postergati al completo rimborso del capitale  dei  Titoli
senior. ))