Art. 8 
 
                        Garanzia dello Stato 
 
  1. La garanzia dello Stato e' onerosa, puo'  essere  concessa  solo
sui Titoli senior e essa diviene efficace solo quando la ((  societa'
cedente )) abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% piu' 1 dei
Titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli junior e,  ove
emessi, dei Titoli mezzanine, che consenta  l'eliminazione  contabile
dei  crediti  oggetto  dell'operazione  di  cartolarizzazione   dalla
contabilita' (( della societa' cedente )) e, a  livello  consolidato,
del gruppo  bancario  cedente,  in  base  ai  principi  contabili  di
riferimento    in    vigore    nell'esercizio    di     effettuazione
dell'operazione. 
  2. La garanzia dello Stato di cui al  comma  1  e'  incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del Titolo
senior. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti,  per
interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli senior per la
loro intera durata. 
  3.  Lo  Stato,  le  amministrazioni   pubbliche   e   le   societa'
direttamente  o   indirettamente   controllate   da   amministrazioni
pubbliche non possono acquistare Titoli junior o (( mezzanine  emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali e'  stata
chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1. ))