(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
             Istituzione, trasformazione e soppressione 
                    dei Dipartimenti e dei Centri 
 
    1. In relazione a nuove funzioni attribuite all'Istituto da norme
legislative  o  regolamentari,  o  in  presenza  di   particolari   e
contingenti  situazioni  di  necessita'  correlate   alle   attivita'
istituzionali, od anche per una  ottimale  gestione  di  un'attivita'
istituzionale, con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito
il Comitato scientifico, su proposta del Presidente,  possono  essere
istituiti,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili   a
legislazione    vigente,     Dipartimenti     e     Centri     ovvero
soppressi/trasformati i Dipartimenti e Centri esistenti. La  delibera
del Consiglio di amministrazione e' trasmessa al Ministero  vigilante
per l'approvazione ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  28
giugno 2012, n. 106. 
    2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta  del  Presidente,
nomina il direttore di Dipartimento o Centro, istituiti ai sensi  del
comma 1, secondo la procedura di cui all'art. 11.