Art. 10. Istituzione, trasformazione e soppressione dei Dipartimenti e dei Centri 1. In relazione a nuove funzioni attribuite all'Istituto da norme legislative o regolamentari, o in presenza di particolari e contingenti situazioni di necessita' correlate alle attivita' istituzionali, od anche per una ottimale gestione di un'attivita' istituzionale, con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico, su proposta del Presidente, possono essere istituiti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, Dipartimenti e Centri ovvero soppressi/trasformati i Dipartimenti e Centri esistenti. La delibera del Consiglio di amministrazione e' trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il direttore di Dipartimento o Centro, istituiti ai sensi del comma 1, secondo la procedura di cui all'art. 11.