Art. 12. Funzioni del direttore di Dipartimento/Centro 1. Il Direttore coordina e dirige l'attivita' del Dipartimento/Centro, avvalendosi anche del Consiglio di struttura, nel rispetto dei piani di attivita' e degli atti di indirizzo. 2. Nell'ambito delle sue competenze il Direttore: a) provvede alla programmazione delle attivita' di competenza del Dipartimento/Centro, in conformita' al piano triennale e ai suoi aggiornamenti annuali ed agli indirizzi formulati dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione; b) formula, ove previsto, la proposta di articolazione del Dipartimento/Centro in Reparto/Unita' operativa e/o in strutture di missione interne al Dipartimento/Centro, ai fini del prescritto parere del Comitato scientifico; c) adotta gli atti di competenza della struttura e ne e' responsabile; determina l'organizzazione del lavoro all'interno del Dipartimento/Centro; e' responsabile dell'andamento della gestione; d) segnala le esigenze di personale necessario al funzionamento della struttura; e) cura la ricognizione dei fabbisogni in termini di beni e servizi da trasmettere alla direzione generale per la predisposizione delle relative procedure concorsuali centralizzate; f) elabora la relazione di consuntivo annuale sulle attivita' svolte individuando nella stessa criticita', prospettive e fabbisogni; ne cura, altresi', la trasmissione al Presidente ed al direttore generale; g) adotta le misure in materia di prevenzione della corruzione per quanto di competenza; 2. Al direttore di Dipartimento/Centro sono delegate, da parte del Direttore generale quale datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le attivita' in materia di salute e sicurezza sul lavoro, indicate nel rispettivo decreto di nomina. Il delegato ha l'obbligo di fornire semestralmente al datore di lavoro adeguate informazioni sui provvedimenti adottati e sugli interventi eseguiti, attraverso apposita relazione illustrativa delle disposizioni attuate, ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza sulle funzioni delegate e trasferite. La delega ha effetto dal momento della sottoscrizione dell'incarico e cessa ipso jure con la conclusione dello stesso.