(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
            Funzioni del direttore di Dipartimento/Centro 
 
    1.   Il   Direttore   coordina   e   dirige    l'attivita'    del
Dipartimento/Centro, avvalendosi anche del  Consiglio  di  struttura,
nel rispetto dei piani di attivita' e degli atti di indirizzo. 
    2. Nell'ambito delle sue competenze il Direttore: 
      a) provvede alla programmazione delle attivita'  di  competenza
del Dipartimento/Centro, in conformita' al piano triennale e ai  suoi
aggiornamenti annuali ed agli indirizzi formulati  dal  Presidente  e
dal Consiglio di amministrazione; 
      b) formula, ove previsto,  la  proposta  di  articolazione  del
Dipartimento/Centro in Reparto/Unita' operativa e/o in  strutture  di
missione interne  al  Dipartimento/Centro,  ai  fini  del  prescritto
parere del Comitato scientifico; 
      c) adotta gli atti  di  competenza  della  struttura  e  ne  e'
responsabile; determina l'organizzazione del lavoro  all'interno  del
Dipartimento/Centro; e' responsabile dell'andamento della gestione; 
      d) segnala le esigenze di personale necessario al funzionamento
della struttura; 
      e) cura la ricognizione dei fabbisogni in  termini  di  beni  e
servizi da trasmettere alla direzione generale per la predisposizione
delle relative procedure concorsuali centralizzate; 
      f) elabora la relazione di consuntivo annuale  sulle  attivita'
svolte  individuando   nella   stessa   criticita',   prospettive   e
fabbisogni; ne cura, altresi', la trasmissione al  Presidente  ed  al
direttore generale; 
      g) adotta le misure in materia di prevenzione della  corruzione
per quanto di competenza; 
    2. Al direttore di Dipartimento/Centro sono  delegate,  da  parte
del Direttore generale quale datore di lavoro, ai sensi dell'art.  16
del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   e   successive
modificazioni, le attivita' in materia  di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro, indicate nel rispettivo decreto di  nomina.  Il  delegato  ha
l'obbligo di fornire semestralmente  al  datore  di  lavoro  adeguate
informazioni sui provvedimenti adottati e sugli interventi  eseguiti,
attraverso  apposita  relazione   illustrativa   delle   disposizioni
attuate,  ai  fini  dell'esercizio  del  potere  di  vigilanza  sulle
funzioni delegate e trasferite. La  delega  ha  effetto  dal  momento
della  sottoscrizione  dell'incarico  e  cessa  ipso  jure   con   la
conclusione dello stesso.