(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                     Servizi tecnico-scientifici 
 
    1. Sono costituiti ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto  i
seguenti Servizi tecnico - scientifici con la missione specifica  per
ciascuno indicata: 
      a) Servizio biologico, missione:  studio  e  valutazione  degli
aspetti  relativi  al  rischio  biologico  incluse  le  attivita'  di
formazione, ricerca, produzione, controllo e gestione; 
      b)  Grant  Office  e   trasferimento   tecnologico,   missione:
promozione e coordinamento della partecipazione dell'Istituto a bandi
di  ricerca  finanziati  da   enti   nazionali   ed   internazionali.
Valutazione   e   valorizzazione   della   proprieta'   intellettuale
sviluppata nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo; 
      c) Servizio grandi strumentazioni e core facilities,  missione:
supporto   alla   gestione   strategica    del    patrimonio    delle
apparecchiature   dell'Istituto;   progettazione   e   sviluppo    di
strumentazioni e nuove tecnologie; razionalizzazione dell'utilizzo di
tecnologie ad alto costo aventi possibilita' trasversali di  utilizzo
all'interno dell'Istituto. Il Servizio svolge  altresi',  nell'ambito
della propria competenza, attivita' di ricerca; 
      d) Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca, missione:
coordinamento delle attivita' afferenti  la  ricerca  promossa  dalle
Infrastrutture costituite dall'Unione Europea in ambito  biomedico  e
supporto  allo  sviluppo  delle  attivita'  di  ricerca  biomedica  e
sanitaria a livello nazionale ed internazionale; 
      e) Servizio di statistica, l'Ufficio di statistica  rappresenta
l'Istituto  nel  Sistema  Statistico  Nazionale  e  svolge  tutte  le
attivita'  previste  in  tale  ambito  dalla  normativa.  Si  occupa,
altresi', dell'analisi statistico-epidemiologica di dati  demografici
e  sanitari  provenienti  da   flussi   correnti,   partecipando   in
quest'ambito anche a collaborazioni  internazionali,  e  svolge  ogni
altra attivita' di rilievo statistico in materia sanitaria. 
    2. I Servizi tecnico-scientifici  di  cui  al  presente  articolo
possono svolgere, nell'ambito delle proprie  missioni,  attivita'  di
ricerca in collaborazione con i Dipartimenti/Centri e le altre unita'
organizzative dell'Istituto. 
    3. Nell'ambito dei Servizi non e'  prevista  la  costituzione  di
unita' funzionali interne. 
    4. Alla istituzione di nuovi Servizi  ed  alla  trasformazione  o
soppressione di Servizi esistenti si applica il disposto del comma  1
dell'art. 10. 
    5. I Servizi svolgono la propria attivita'  in  coerenza  con  la
programmazione strategica e sulla base degli indirizzi loro assegnati
dal Presidente.