(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
   Nomina e funzioni del direttore di Servizio tecnico-scientifico 
 
    1. L'incarico di direttore  di  Servizio  tecnico-scientifico  e'
conferito dal Presidente sentito  il  Consiglio  di  amministrazione,
mediante valutazione dei curricula inerenti le candidature presentate
a seguito di avviso interno. Potra' essere nominato esclusivamente un
dipendente di ruolo dell'Istituto,  con  qualifica  non  inferiore  a
primo ricercatore/tecnologo e con anzianita' maturata nel profilo  di
almeno anni dieci. Il  direttore  di  Servizio  adotta  gli  atti  di
competenza  della   propria   struttura   e   ne   e'   responsabile,
determinandone l'organizzazione interna. 
    2. Il direttore dura in carica tre anni. 
    3. L'incarico puo' essere revocato  anche  prima  della  scadenza
dell'incarico con decreto del Presidente e previa  deliberazione  del
Consiglio di amministrazione in conseguenza di: 
      a) trasformazione/soppressione del Servizio; 
      b) valutazione negativa sui risultati  raggiunti  espressa  dal
Consiglio di amministrazione con riferimento  alla  attuazione  delle
linee  di  sviluppo  delle  attivita'  di  competenza  del   Servizio
correlate  al  piano  triennale  di  attivita'  ed  ai  suoi  annuali
aggiornamenti. 
      c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilita'
e conflitto di interessi previste dal presente  regolamento  e  della
normativa vigente. 
    4. Nel procedimento di revoca deve essere rispettato il principio
del  contraddittorio  attraverso  la   partecipazione   del   diretto
interessato a seguito di formale contestazione di addebito. 
    5. In caso di dimissioni, cessazione o revoca dall'incarico prima
del termine del  triennio  le  funzioni  del  direttore  sono  svolte
interinalmente da un facente funzioni  nominato  dal  Presidente.  Al
facente funzioni si applica, per il periodo di effettiva reggenza, lo
stesso trattamento economico accessorio previsto per il direttore dal
presente articolo. 
    6. L'incarico di direttore di Servizio e' incompatibile con altri
uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche' con  le
funzioni di amministratore o sindaco di societa' che abbiano fine  di
lucro e con l'esercizio di attivita' commerciali o industriali, resta
fermo per i rimanenti incarichi il  regime  autorizzatorio  ai  sensi
dell'art. 53 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni. 
    7. L'incarico di direttore di Servizio e' altresi'  incompatibile
con  quella  di  organo  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  o  di
direttore generale dello stesso. 
    8. Al direttore di Servizio tecnico scientifico e' attribuita una
indennita' di funzione come prevista dalla contrattazione  collettiva
di comparto nell'ambito  del  trattamento  economico  accessorio  dei
ricercatori/tecnologi.