Art. 17. Istituzione, trasformazione e soppressione 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, dello Statuto i reparti costituiscono unita' funzionali all'interno del Dipartimento/Centro. La loro previsione e costituzione e' stabilita dal Consiglio di amministrazione, conformemente ai principi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, su proposta del direttore di Dipartimento/Centro interessato ed a seguito del parere del Comitato scientifico. La trasformazione o soppressione dei reparti gia' costituiti e' demandata al Consiglio di amministrazione. Il disposto del presente articolo regola anche la eventuale costituzione di strutture di missione temporanea che potranno essere costituite sia all'interno dei singoli Dipartimenti/Centri, sia avere carattere interdipartimentale/centro. Il numero dei Reparti/unita' operative e delle Strutture di missione temporanea complessivo non puo' superare le 50 unita', e la loro costituzione avviene nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.