(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
             Istituzione, trasformazione e soppressione 
 
    1. Ai sensi dell'art.  14,  comma  5,  dello  Statuto  i  reparti
costituiscono unita' funzionali all'interno del  Dipartimento/Centro.
La loro previsione e  costituzione  e'  stabilita  dal  Consiglio  di
amministrazione, conformemente ai principi  di  razionalizzazione  ed
ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, su  proposta
del direttore di Dipartimento/Centro interessato  ed  a  seguito  del
parere del Comitato scientifico. La trasformazione o soppressione dei
reparti gia' costituiti e' demandata al Consiglio di amministrazione.
Il  disposto  del  presente  articolo  regola  anche   la   eventuale
costituzione di strutture di missione temporanea che potranno  essere
costituite sia all'interno dei singoli Dipartimenti/Centri, sia avere
carattere interdipartimentale/centro. Il  numero  dei  Reparti/unita'
operative e delle Strutture di missione  temporanea  complessivo  non
puo'  superare  le  50  unita',  e  la  loro   costituzione   avviene
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente.