Art. 24. Piano triennale di attivita' 1. L'Istituto adotta con gli obiettivi e le modalita' di cui all'art. 16 dello Statuto il piano triennale di attivita', redatto in conformita' alle finalita' ed agli obiettivi all'Istituto stesso demandati ed in coerenza con le linee di indirizzo e di programmazione relative anche al Centro nazionale per i trapianti e al Centro nazionale sangue, cosi' come definite dal Ministero della salute, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il predetto piano stabilisce gli indirizzi generali dell'attivita', determina obiettivi, priorita' e le risorse necessarie per il periodo di programmazione, definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui e' articolato. 3. Tale piano, aggiornato annualmente dal Presidente dell'Istituto definisce, inoltre, le linee strategiche dell'Istituto. Detto piano include: a) lo stato di attuazione delle attivita' relative all'anno precedente; b) gli obiettivi generali da conseguire nel triennio; c) il quadro delle collaborazioni internazionali di rilievo e le eventuali interazioni con le altre istituzioni nazionali; d) le principali infrastrutture di ricerca; e) le azioni connesse alla formazione; f) le iniziative di trasferimento tecnologico; g) le linee di azione per la divulgazione scientifica e tecnologica e per la comunicazione interna ed esterna. 4. Al piano triennale sono allegati il documento per la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane e il bilancio pluriennale, predisposti dal Direttore generale e oggetto di aggiornamenti annuali in ottemperanza alle vigenti disposizioni. 5. Gli aggiornamenti annuali del piano e dei documenti allegati avvengono utilizzando le procedure e le modalita' analiticamente individuate dall'art. 16 dello Statuto.