(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
                    Piano triennale di attivita' 
 
    1. L'Istituto adotta con gli obiettivi  e  le  modalita'  di  cui
all'art. 16 dello Statuto il piano triennale di attivita', redatto in
conformita' alle finalita'  ed  agli  obiettivi  all'Istituto  stesso
demandati  ed  in  coerenza  con  le  linee   di   indirizzo   e   di
programmazione relative anche al Centro nazionale per i  trapianti  e
al Centro nazionale sangue, cosi' come definite dal  Ministero  della
salute, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. 
    2.  Il  predetto  piano   stabilisce   gli   indirizzi   generali
dell'attivita',  determina  obiettivi,   priorita'   e   le   risorse
necessarie per il periodo di programmazione,  definisce  i  risultati
scientifici e socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse di
personale,  strumentali  e  finanziarie  previste  per  ciascuno  dei
programmi e progetti in cui e' articolato. 
    3.   Tale   piano,   aggiornato   annualmente   dal    Presidente
dell'Istituto definisce, inoltre, le linee strategiche dell'Istituto.
Detto piano include: 
      a) lo stato di attuazione  delle  attivita'  relative  all'anno
precedente; 
      b) gli obiettivi generali da conseguire nel triennio; 
      c) il quadro delle collaborazioni internazionali di  rilievo  e
le eventuali interazioni con le altre istituzioni nazionali; 
      d) le principali infrastrutture di ricerca; 
      e) le azioni connesse alla formazione; 
      f) le iniziative di trasferimento tecnologico; 
      g) le  linee  di  azione  per  la  divulgazione  scientifica  e
tecnologica e per la comunicazione interna ed esterna. 
    4.  Al  piano  triennale  sono  allegati  il  documento  per   la
programmazione triennale del fabbisogno  delle  risorse  umane  e  il
bilancio pluriennale, predisposti dal Direttore generale e oggetto di
aggiornamenti annuali in ottemperanza alle vigenti disposizioni. 
    5. Gli aggiornamenti annuali del piano e dei  documenti  allegati
avvengono utilizzando le  procedure  e  le  modalita'  analiticamente
individuate dall'art. 16 dello Statuto.