(Regolamento-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
                    Il processo di programmazione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente  e
sentito  il  direttore  generale  definisce  le   linee   guida   per
l'elaborazione del piano triennale indicando le risorse  finanziarie,
strumentali ed umane disponibili e specificando la  loro  allocazione
presso le strutture organizzative di cui al presente decreto. 
    2. Le predette risorse devono considerarsi acquisite da fonti  di
finanziamento ordinario, sia a destinazione libera che a destinazione
vincolata, nonche' da altre forme di finanziamento, tenendo  in  ogni
caso conto della totalita' dei costi fissi ad imputazione diretta  ed
indiretta. 
    3. Il Presidente, acquisito il piano di attivita'  di  ricerca  e
sentito il Direttore generale per ogni aspetto inerente  la  gestione
economica, finanziaria e  amministrativa  dell'Istituto,  elabora  il
piano triennale e lo trasmette al Consiglio di amministrazione. 
    4. Il Piano triennale di cui all'art. 24  e'  reso  pubblico  per
almeno trenta (30) giorni antecedenti la deliberazione del  Consiglio
di  amministrazione,  al  fine  di  consentire  la  formulazione   di
eventuali osservazioni. 
    5. Il Piano, proposto dal Presidente, e' deliberato dal Consiglio
di amministrazione, previo parere del  Comitato  scientifico,  ed  e'
approvato   dal   Ministero   della    salute,    anche    ai    fini
dell'identificazione e dello sviluppo  degli  obiettivi  generali  di
sistema e del coordinamento con il programma di  ricerca  individuato
dal Piano sanitario nazionale. 
    6.   I   Dipartimenti   e   i   Centri,   entro   trenta   giorni
dall'approvazione del Piano triennale, comunicano  al  Presidente  la
programmazione esecutiva dei programmi e dei progetti loro assegnati,
indicando, per ogni obiettivo da raggiungere, fasi, tempi,  modalita'
e responsabilita' di realizzazione, anche qualora il piano  contempli
il coinvolgimento delle strutture nella formazione  di  strutture  di
missione temporanee. 
    7. A seguito dell'approvazione ministeriale del  Piano  triennale
il Consiglio  di  amministrazione  delibera  eventuali  aggiustamenti
sull'entita'  delle  risorse  attribuite  alle   strutture   per   la
realizzazione delle attivita' di rispettiva competenza. Il  direttore
generale conseguentemente aggiorna le assegnazioni inserite nel piano
di gestione. 
    8. Il Consiglio di amministrazione,  inoltre,  delibera  i  tempi
delle diverse fasi della procedura di programmazione in coerenza  con
gli strumenti del sistema di contabilita' dell'Istituto.