(Regolamento-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
                        Controllo di gestione 
 
    1. Al fine di assicurare l'efficienza dell'azione  amministrativa
ed un adeguato sistema di controllo, il direttore generale, si avvale
del  controllo  di  gestione  per  verificare,  mediante  valutazioni
comparative dei  costi  e  dei  rendimenti,  la  realizzazione  degli
obiettivi, ai sensi della normativa vigente. 
    2. Il controllo di gestione si articola in: 
      a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; 
      b) rilevazione dei  dati  relativi  ai  costi  e  ai  proventi,
nonche' rilevazione dei risultati raggiunti; 
      c) verifica dello stato di attuazione del  piano  di  cui  alla
lettera a) in rapporto ai dati di cui alla lettera b) onde  misurare,
l'efficacia, l'efficienza ed il  grado  di  economicita'  dell'azione
intrapresa. 
    3 La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita'
dell'azione amministrativa e' svolta valutando le  risorse  acquisite
ed i costi delle attivita', secondo gli indicatori  di  efficacia  ed
efficienza prestabiliti.