Art. 26. Controllo di gestione 1. Al fine di assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa ed un adeguato sistema di controllo, il direttore generale, si avvale del controllo di gestione per verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, ai sensi della normativa vigente. 2. Il controllo di gestione si articola in: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonche' rilevazione dei risultati raggiunti; c) verifica dello stato di attuazione del piano di cui alla lettera a) in rapporto ai dati di cui alla lettera b) onde misurare, l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa. 3 La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa e' svolta valutando le risorse acquisite ed i costi delle attivita', secondo gli indicatori di efficacia ed efficienza prestabiliti.