Art. 5. Direttore generale 1. Il direttore generale esercita le funzioni di cui all'art. 8 dello Statuto. 2. Il direttore generale puo' delegare le funzioni di cui all'art. 8 ai dirigenti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Il direttore generale provvede alla costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 4. Al direttore generale si applica la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.