(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                         Direttore generale 
 
    1. Il direttore generale esercita le funzioni di cui  all'art.  8
dello Statuto. 
    2. Il  direttore  generale  puo'  delegare  le  funzioni  di  cui
all'art. 8 ai dirigenti, ai sensi dell'art. 16, comma  1,  lett.  d),
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni. 
    3. Il direttore generale provvede alla costituzione del  Comitato
unico di garanzia per le pari  opportunita',  la  valorizzazione  del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di  cui  all'art.
57 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni. 
    4. Al direttore  generale  si  applica  la  disposizione  di  cui
all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.  106,
nonche',  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
inconferibilita'  e  incompatibilita'  degli  incarichi,  di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.